LEGGE 23 agosto 1993, n. 352 - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Coming into Force28 Settembre 1993
Published date13 Settembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/09/13/093G0410/CONSOLIDATED/19950911
Enactment Date23 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.215 del 13-09-1993
CAPO I RACCOLTA DEI FUNGHI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

  2. E' fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art 2.
  1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunita' montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

  2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalita' di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

  3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive, nonche' i soci di cooperative agricolo- forestali.

Art 3.
  1. Al fine di tutelare l'attivita' di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunita' montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta e' consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

  2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi e' consentita a fini economici.

Art 4.
  1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunita' montane, determinano la quantita' massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varieta', della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.

  2. Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunita' montane competenti per territorio.

Art 5.
  1. Nella raccolta dei funghi epigei e' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

  2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

  3. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

  4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

  5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Art 6.
  1. La raccolta dei funghi epigei e' vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

    1. nelle riserve naturali integrali;

    2. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

    3. nelle aree specificamente interdette dall'autorita' forestale competente per motivi silvo-colturali;

    4. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

  2. La raccolta e' altresi' vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

Art 7.
  1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.

  2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o piu' specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunita' montane competenti per territorio.

Art 8.
  1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, puo' rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validita' per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

Art 9.
  1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unita' sanitarie locali, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.

  2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture gia' operanti e personale gia' dipendente.

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art 9.
  1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unita' sanitarie locali, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.1

  2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture gia' operanti e personale gia' dipendente.

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il comma 1 del presente articolo.

Art 10.
  1. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonche' il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonche' la tutela della flora fungina.

  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse gia' disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art 11.
  1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unita' sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli...

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