Registri - Orario di segreteria

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ALLEGATO 2 – NORME DI ATTUAZIONE 91
za ritardo copia del provvedimento
giurisdizionale che definisce il giu-
dizio di impugnazione (I).
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente
secondo l’ordine di presentazione.
3. Il registro è vistato e firmato in cia-
scun foglio dal segretariato, con l’in-
dicazione in fine del numero dei fogli
di cui il registro si compone (II).
4. Il registro è chiuso ogni giorno
con l’apposizione della firma di un
addetto al segretariato generale (III).
(I) Il comma è stato modificato dall art.
1, co. 2, lett. a) n. 1), d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011, che ha aggiunto, alla fine del pe-
riodo: “, la notizia delle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti del
giudice e il relativo esito. La proposi-
zione dell’impugnazione è registrata
quando la segreteria del giudice ne
riceve notizia ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, dell’allegato 2, ovvero ai
sensi dell’articolo 369, comma 3, del
si dell’articolo 123 delle disposizioni
di attuazione al codice di procedura
civile. La segreteria del giudice a cui
l’impugnazione è proposta trasmette
senza ritardo copia del provvedimento
giurisdizionale che definisce il giudizio
di impugnazione”.
(II) Il comma è stato modificato dall’art.
1, co. 2, lett. a) n. 2, d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011, che ha sostituito le parole “segre-
TITOLO I – REGISTRI –
ORARIO DI SEGRETERIA
Art. 1.REGISTRO GENERALE DEI RI-
CORSI
1. Presso ciascun ufficio giudiziario
è tenuto il registro di presentazione
dei ricorsi, diviso per colonne, nel
quale sono annotate tutte le infor-
mazioni occorrenti per accertare
esattamente la presentazione del
ricorso, del ricorso incidentale, del-
la domanda riconvenzionale, dei
motivi aggiunti, della domanda di
intervento, degli atti e documenti
prodotti, nonché le notificazioni ef-
fettuate, l’esecuzione del pagamen-
to del contributo unificato, l’indica-
zione dei mezzi istruttori disposti
o compiuti e i provvedimenti adot-
tati, la notizia delle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti
del giudice e il relativo esito. La
proposizione dell’impugnazione è
registrata quando la segreteria del
giudice ne riceve notizia ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, dell’alle-
gato 2, ovvero ai sensi dell’articolo
369, comma 3, del codice di proce-
dura civile, o ai sensi dell’articolo
123 delle disposizioni di attuazione
segreteria del giudice a cui l’impu-
gnazione è proposta trasmette sen-
ALLEGATO 2 – NORME DI ATTUAZIONE

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