Registri - Orario di segreteria
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ALLEGATO 2 – NORME DI ATTUAZIONE 91
za ritardo copia del provvedimento
giurisdizionale che definisce il giu-
dizio di impugnazione (I).
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente
secondo l’ordine di presentazione.
3. Il registro è vistato e firmato in cia-
scun foglio dal segretariato, con l’in-
dicazione in fine del numero dei fogli
di cui il registro si compone (II).
4. Il registro è chiuso ogni giorno
con l’apposizione della firma di un
addetto al segretariato generale (III).
(I) Il comma è stato modificato dall art.
1, co. 2, lett. a) n. 1), d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011, che ha aggiunto, alla fine del pe-
riodo: “, la notizia delle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti del
giudice e il relativo esito. La proposi-
zione dell’impugnazione è registrata
quando la segreteria del giudice ne
riceve notizia ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, dell’allegato 2, ovvero ai
sensi dell’articolo 369, comma 3, del
codice di procedura civile, o ai sen-
si dell’articolo 123 delle disposizioni
di attuazione al codice di procedura
civile. La segreteria del giudice a cui
l’impugnazione è proposta trasmette
senza ritardo copia del provvedimento
giurisdizionale che definisce il giudizio
di impugnazione”.
(II) Il comma è stato modificato dall’art.
1, co. 2, lett. a) n. 2, d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011, che ha sostituito le parole “segre-
TITOLO I – REGISTRI –
ORARIO DI SEGRETERIA
Art. 1. – REGISTRO GENERALE DEI RI-
CORSI
1. Presso ciascun ufficio giudiziario
è tenuto il registro di presentazione
dei ricorsi, diviso per colonne, nel
quale sono annotate tutte le infor-
mazioni occorrenti per accertare
esattamente la presentazione del
ricorso, del ricorso incidentale, del-
la domanda riconvenzionale, dei
motivi aggiunti, della domanda di
intervento, degli atti e documenti
prodotti, nonché le notificazioni ef-
fettuate, l’esecuzione del pagamen-
to del contributo unificato, l’indica-
zione dei mezzi istruttori disposti
o compiuti e i provvedimenti adot-
tati, la notizia delle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti
del giudice e il relativo esito. La
proposizione dell’impugnazione è
registrata quando la segreteria del
giudice ne riceve notizia ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, dell’alle-
gato 2, ovvero ai sensi dell’articolo
369, comma 3, del codice di proce-
dura civile, o ai sensi dell’articolo
123 delle disposizioni di attuazione
al codice di procedura civile. La
segreteria del giudice a cui l’impu-
gnazione è proposta trasmette sen-
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