DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0241)

Coming into Force08 Dicembre 2011
Enactment Date15 Novembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/11/23/011G0241/CONSOLIDATED/20111202
Published date23 Novembre 2011
Official Gazette PublicationGU n.273 del 23-11-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69;

Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti";

Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata nella sua composizione;

Visto il progetto del decreto legislativo recante: « Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione», redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

  1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "arbitrato rituale di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile";

    b) all'articolo 17, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.";

    c) all'articolo 18, comma 8, le parole: "La ricusazione o l'astensione non hanno", sono sostituite dalle seguenti: "La ricusazione non ha";

    d) all'articolo 20, nella rubrica, le parole: "del consulente" sono soppresse;

    e) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "Art. 25. Domicilio

  2. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

    a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

    b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.";

    f) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.";

    g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole "procedimento amministrativo" sono inserite le seguenti: "e negli altri casi previsti dalla legge";

    h) all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi I e II del" sono sostituite dalla seguente: "dal";

    i) all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del giudice" sono soppresse;

    l) all'articolo 44, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio.";

    m) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.";

    n) all'articolo 55, commi 8 e 10, le parole: "di discussione" sono sostituite dalle seguenti: "della discussione";

    o) all'articolo 57, comma 1, le parole: "la sentenza", sono sostituite dalle...

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