Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze

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94 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
atti e dei documenti depositati da
ciascuna parte, data e sottoscrive
l’indice del fascicolo ogni qualvol-
ta viene inserito in esso un atto o un
documento.
5. In caso di smarrimento, furto o
distruzione del fascicolo d’ufficio
o di singoli atti il presidente del
tribunale o della sezione, ovvero,
se la questione sorge in udienza,
il collegio, ne dà comunicazione
al segretario e alle parti al fine, ri-
spettivamente, di ricerca o deposito
di copia autentica, che tiene luogo
dell’originale. Qualora non si rin-
venga copia autentica il presiden-
te, con decreto, fissa una camera di
consiglio, di cui è dato avviso alle
parti, per la ricostruzione degli atti
o del fascicolo. Il collegio, con ordi-
nanza, accerta il contenuto dell’atto
mancante e stabilisce se, e in quale
tenore, esso debba essere ricostitu-
ito; se non è possibile accertare il
contenuto dell’atto il collegio ne or-
dina la rinnovazione, se necessario
e possibile, prescrivendone il modo.
Art. 6.RITIRO E TRASMISSIONE DEI
FASCICOLI DI PARTE E DEL FASCICOLO
DUFFICIO
1. I documenti e gli atti prodotti
davanti al tribunale amministrativo
regionale non possono essere ritira-
ti dalle parti prima che il giudizio
sia definito con sentenza passata in
giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del
giudice di appello richiede la trasmis-
sione del fascicolo d’ufficio al segre-
tario del giudice di primo grado.
3. Se è appellata una sentenza non
definitiva, ovvero un’ordinanza
cautelare, non si applica il comma
2. Tuttavia il giudice di appello,
può, se lo ritiene necessario, chie-
dere la trasmissione del fascicolo
d’ufficio, ovvero ordinare alla parte
interessata di produrre copia di de-
terminati atti.
4. Il presidente della sezione può
autorizzare la sostituzione degli
eventuali documenti e atti esibiti in
originale con copia conforme degli
stessi, predisposta a cura della se-
greteria su istanza motivata del in-
teressata.
Art. 7.RILASCIO DI COPIE
1. Il segretario rilascia copia delle
decisioni e di ogni altro provvedi-
mento del giudice a richiesta degli
interessati e a loro spese.
TITOLO III – ORDINE
DI FISSAZIONE
DEI RICORSI – UDIENZE
Art. 8.ORDINE DI FISSAZIONE DEI
RICORSI
1. La fissazione del giorno dell’u-
dienza per la trattazione dei ricor-
si è effettuata secondo l’ordine di
iscrizione delle istanze di fissazio-
ne d’udienza nell’apposito registro,
salvi i casi di fissazione prioritaria
previsti dal codice.

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