Processo amministrativo telematico

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96 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
TITOLO IV – PROCESSO
AMMINISTRATIVO
TELEMATICO
Art. 13.PROCESSO TELEMATICO
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il
Consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa e il DigitPA,
sono stabilite, nei limiti delle risor-
se umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente,
le regole tecnico-operative per la
sperimentazione, la graduale ap-
plicazione, l’aggiornamento del
processo amministrativo telema-
tico, tenendo conto delle esigenze
di flessibilità e di continuo adegua-
mento delle regole informatiche
alle peculiarità del processo ammi-
nistrativo, della sua organizzazione
e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO V – SPESE
DI GIUSTIZIA
Art. 14.COMMISSIONE PER LAM-
MISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO
1. Presso il Consiglio di Stato, il
Consiglio di giustizia amministra-
tiva per la Regione siciliana e ogni
tribunale amministrativo regionale
e relative sezioni staccate è istituita
una commissione per l’ammissione
anticipata e provvisoria al patroci-
nio a spese dello Stato, composta da
due magistrati amministrativi, desi-
gnati dal presidente, il più anziano
dei quali assume le funzioni di pre-
sidente della commissione, e da un
avvocato, designato dal presidente
dell’Ordine degli avvocati del ca-
poluogo in cui ha sede l’organo. Per
ciascun componente sono designati
uno o più membri supplenti. Eser-
cita le funzioni di segretario un im-
piegato di segreteria, nominato dal
presidente. Al presidente e ai com-
ponenti non spetta nessun compen-
so né rimborso spese (I).
(I) L’articolo è stato modificato dall’art.
1, co. 2, lett. c), d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011, che ha sostituito la parola “fun-
zionario” con quella di “impiegato”.
Art. 15.DEVOLUZIONE DEL GETTITO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
1. Il gettito delle sanzioni pecunia-
rie previste dal codice è versato al
bilancio dello Stato, per essere ri-
assegnato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle
finanze per le spese di cui all’arti-
colo 1, comma 309, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni.
Art. 16. MISURE STRAORDINARIE PER
LA RIDUZIONE DELLARRETRATO E PER
LINCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del presiden-
te del Consiglio di presidenza del-
la giustizia amministrativa previa

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