Fascicoli di parte e d'ufficio

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ALLEGATO 2 – NORME DI ATTUAZIONE 93
in forma automatizzata secondo
quanto previsto dal decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 8
gennaio 1999, n. 52, e dalla ulterio-
re normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rila-
scia all’interessato dichiarazione
delle registrazioni effettuate.
Art. 4.ORARIO
1. Le segreterie sono aperte al pub-
blico nelle ore stabilite dal presi-
dente del tribunale amministrativo
regionale, della sezione staccata,
del Consiglio di Stato e del Consi-
glio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede
il deposito di atti o documenti sino
al giorno precedente la trattazione
di una domanda in camera di con-
siglio, il deposito deve avvenire en-
tro le ore 12.00 dell’ultimo giorno
consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede
termini calcolati in ore le segrete-
rie danno atto dell’ora di deposito
degli atti e dei provvedimenti giu-
risdizionali e adeguano gli orari di
apertura degli uffici.
4. In ogni caso è assicurata la pos-
sibilità di depositare gli atti in sca-
denza sino alle ore 12.00 dell’ulti-
mo giorno consentito.
TITOLO II – FASCICOLI
DI PARTE E D’UFFICIO
Art. 5.FORMAZIONE E TENUTA DEI
FASCICOLI DI PARTE E DUFFICIO. SUR-
ROGAZIONE DI COPIE AGLI ORIGINALI
MANCANTI E RICOSTITUZIONE DI ATTI
1. Ciascuna parte, all’atto della pro-
pria costituzione in giudizio, conse-
gna il proprio fascicolo, contenente
gli originali degli atti ed i documen-
ti di cui intende avvalersi nonché il
relativo indice.
2. Gli atti devono essere depositati
in numero di copie corrispondente
ai componenti del collegio e alle
altre parti costituite. Se il fascicolo
di parte e i depositi successivi non
contengono le copie degli atti di cui
al presente comma gli atti deposi-
tati sono trattenuti in segreteria e
il giudice non ne può tenere conto
prima che la parte abbia provveduto
all’integrazione del numero di co-
pie richieste.
3. Allorché riceve il deposito
dell’atto introduttivo del giudizio,
il segretario forma il fascicolo d’uf-
ficio, nel quale inserisce l’indice
dei documenti depositati, le copie
dell’atto introduttivo e dei docu-
menti e, successivamente, degli
altri atti delle parti, nonché, anche
per estratto, del verbale d’udienza
e di ogni atto e provvedimento del
giudice o dei suoi ausiliari.
4. Il segretario, dopo aver control-
lato la regolarità anche fiscale degli

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