Reg. CE 18 dicembre 2008, n. 4/2009

AutoreLuigi Tramontano
Pagine199-218
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Appendice normativa
Reg. CE 18 dicembre 2008, n. 4/2009
74. (1) Entrata in vigore. – 1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli
articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.
(1) Questo articolo, sostituito dall’art. 8 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modif‌icazioni, nella L. 27 ottobre 1995, n. 437, è stato da ultimo così sostituito
dall’art. 10 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modif‌icazioni, nella L. 23
dicembre 1996, n. 649.
5.
Reg. CE 18 dicembre 2008, n. 4/2009. Regolamento del Consiglio relativo alla compe-
tenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e
alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
CA P O I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1. Ambito di applicazione. – 1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di aff‌inità.
2. Nel presente regolamento, per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri ai
quali si applica il presente regolamento.
2. Def‌inizioni. – 1. Ai f‌ini del presente regolamento si intende per:
1) “decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad
esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle
spese giudiziali da par te del cancelliere. Ai f‌ini dei capi VII e VIII, per “decisione” s’intende
anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;
2) “transazione giudiziaria”: la transazione in materia di obbligazioni alimentari ap-
provata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso
di un procedimento;
3) “atto pubblico”:
a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente
redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:
i) riguardi la f‌irma e il contenuto dell’atto pubblico; e
ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal f‌ine autorizzata;
o
b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità
amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata;
4) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emes-
sa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria ed è stato redatto
l’atto pubblico;
5) “Stato membro dell’esecuzione”: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione
della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;
6) “Stato membro richiedente”: lo Stato membro la cui autorità centrale trasmette una
domanda a norma del capo VII;
7) “Stato membro richiesto”: lo Stato membro la cui autorità centrale riceve una doman-
da a norma del capo VII;
8) “Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007”: la parte contraente della con-
venzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimenta-
ri nei confronti di f‌igli e altri membri della famiglia (“convenzione dell’Aia del 2007”) nella
misura in cui detta convenzione si applica tra la Comunità e lo Stato in questione;
9) “autorità giurisdizionale d’origine”: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la deci-
sione da eseguire;
Appendice normativa
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APPENDICE NORMATIVA
10) “creditore”: qualsiasi persona f‌isica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti ali-
menti;
11) “debitore”: qualsiasi persona f‌isica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono
richiesti alimenti;
2. Ai f‌ini del presente regolamento la nozione di “autorità giurisdizionale” include le
autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari
purché offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le
decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite
i) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria e
ii) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria
nella stessa materia.
Tali autorità amministrative f‌igurano nell’allegato X. Quest’ultimo è stabilito e modif‌ica-
to secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2, su richiesta dello Stato
membro nel quale è stabilita l’autorità amministrativa interessata.
3. Ai f‌ini degli articoli 3, 4 e 6, il concetto di “domicile” sostituisce quello di “cittadinan-
za” negli Stati membri che utilizzano tale concetto quale criterio di collegamento in materia
familiare.
Ai f‌ini dell’articolo 6 si considera che le parti aventi il loro “domicile” in unità territoriali
diverse di uno stesso Stato membro abbiano il loro “domicile” comune in detto Stato mem-
bro.
CA P O II
COMPETENZA
3. Disposizioni generali. – 1. Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazio-
ni alimentari negli Stati membri:
a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azio-
ne relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare
sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla citta-
dinanza di una delle parti; o
d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azio-
ne relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione
alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente
sulla cittadinanza di una delle parti.
4. Elezione del foro. – 1. Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere
delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizio-
nali seguenti di uno Stato membro:
a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle par ti risiede abi-
tualmente;
b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;
c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi:
i) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia
matrimoniale; o
ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l’ultima
residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.
Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della
conclusione dell’accordo relativo all’elezione del foro o nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale.
La competenza conferita dall’accordo è esclusiva, salvo che le par ti non dispongano di-
versamente.

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