L. 18 dicembre 1984, n. 975

AutoreLuigi Tramontano
Pagine166-173
Appendice normativa
166
APPENDICE NORMATIVA
220 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea nei rapporti tra gli Stati con-
traenti e detto Stato.
Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli
Stati contraenti e tale Stato.
64. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notif‌icherà agli Stati
f‌irmatari:
a) il deposito di ogni strumento di ratif‌ica;
b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
[c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell’articolo 60;] (1)
d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell’articolo IV del Protocollo;
e) le comunicazioni fatte in applicazione dell’articolo VI del Protocollo.
(1) Questa lettera è stata soppressa dall’art. 22 della L. 5 ottobre 1991, n. 339.
65. Il Protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti è allegato alla presente
Convenzione, ne fa parte integrante.
66. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
67. Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal
caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisio-
ne.
68. La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua
italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede,
sarà depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee. Il Se-
gretario Generale provvederà a trasmettere copia certif‌icata conforme al Governo di ciascuno
degli Stati f‌irmatari.
2.
L. 18 dicembre 1984, n. 975. Ratif‌ica ed esecuzione della convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni co-
muni, adottata a Roma il 19 giugno 1980 (1) (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale n.
25 del 30 gennaio 1985).
(1) Entrata in vigore l’1° aprile 1991.
TI T O L O I
CAMPO D’APPLICAZIONE
1. Campo d’applicazione. – 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano
alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conf‌litto di leggi.
2. Esse non si applicano:
a) alle questioni di stato e di capacità delle persone f‌isiche, fatto salvo l’art. 11;
b) alle obbligazioni contrattuali relative a:
- testamenti e successioni,
- regimi matrimoniali,
- diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di aff‌i-
nità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei f‌igli naturali;
c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri
strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro
carattere negoziabile;

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