L. 21 giugno 1971, n. 804

AutoreLuigi Tramontano
Pagine147-166
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APPENDICE
NORMATIVA
Appendice normativa
1.
L. 21 giugno 1971, n. 804. Ratif‌ica ed esecuzione della convenzione concernente
la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale e protocollo, f‌irmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 (1) (Gazzetta
Uff‌iciale n. 254 dell’8 ottobre 1971).
(1) Entrata in vigore l’1 febbraio 1973.
TI T O L O I
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendente-
mente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia
f‌iscale, doganale ed amministrativa (1).
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:
1) lo stato e la capacità delle persone f‌isiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testa-
menti e le successioni;
2) i fallimenti, i concordati ed altre procedure aff‌ini;
3) la sicurezza sociale;
4) l’arbitrato.
(1) Questo comma è stato così completato dall’art. 3 della L. 29 novembre 1980, n. 967.
TI T O L O II
DELLA COMPETENZA
SE Z I O N E I
DISPOSIZIONI GENERALI
2. Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel ter-
ritorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti
agli organi giurisdizionali di tale Stato.
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno
il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
3. Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere
convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle
norme enunciate alle sezioni 2, 6 del presente titolo.
Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare:
— nel Belgio: l’art. 15 del codice civile (Code civil - Bugerlijk Wetboek) e l’art. 638 del
Codice giudiziario (Code judiciairie - Gerechtelijk wetboek);
Appendice normativa
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APPENDICE NORMATIVA
— in Danimarca: l’art. 246, paragraf‌i 2 e 3 della legge sulla procedura civile (Lov om
rettens pleje) e il capitolo 3, articolo 3 della legge sulla procedura civile in Groenlandia (Lov
for Gronland om rettens pleje);
— nella Repubblica federale di Germania: l’articolo 23 del Codice di procedura civile
(Zivilprozessordnung);
— in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile «Kódikas Politikés Dikonomias» (1);
— in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil);
— in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione
notif‌icato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda;
— in Italia: l’articolo 2 e l’articolo 4 nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile;
— nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil);
— in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm) (2);
— in Portogallo: l’articolo 65, paragrafo 1, lettera c) , l’articolo 65, paragrafo 2 e l’artico-
lo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l’articolo 11 del
Codice di procedura del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho) (3);
— nei Paesi Bassi: l’articolo 126, terzo comma e l’articolo 127 del Codice di procedura
civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
— in Finlandia: «oikeudenkäymisckaari/rättegångsbalken», il capo 10, articolo 1, primo
comma, seconda, terza e quarta frase (2);
— in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura
civile (rättegångsbalken) (2);
— nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata: a) su un atto di citazione
notif‌icato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito;
b) sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; ovvero c) sul sequestro,
ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito (4);
(1) Questo trattino è stato inserito dall’art. 3 della L. 18 ottobre 1984, n. 756.
(2) Questo trattino è stato inserito dall’art. 2 della L. 26 gennaio 1999, n. 24.
(3) Questo trattino è stato inserito dall’art. 3 della L. 5 ottobre 1991, n. 339.
(4) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 4 della L. 29 novembre 1980, n. 961.
4. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza
è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 11.
Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemen-
te dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del
convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle
contemplate dall’articolo 3, secondo comma.
SE Z I O N E II
COMPETENZE SPECIALI
5. Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un
altro Stato contraente;
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudi-
zio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in
cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitual-
mente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice
del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto (1);
2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di
alimenti ha il domicilio o la residenza abituale, o qualora si tratti di una domanda accessoria
ad un’azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la
legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità
di una delle parti (2);

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