L. 31 maggio 1995, n. 218

AutoreLuigi Tramontano
Pagine188-199
Appendice normativa
188
APPENDICE NORMATIVA
4.
L. 31 magg io 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 128 del 3 giugno 1995).
TI T O L O I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Oggetto della legge. – 1. La presente legge determina l’ambito della giurisdizione
italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’eff‌icacia delle
sentenze e degli atti stranieri.
2. Convenzioni internazionali. – 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudi-
cano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.
2. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale
e dell’esigenza della loro applicazione uniforme.
TI T O L O II
GIURISDIZIONE ITALIANA
3. Ambito della giurisdizione. – 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il conve-
nuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare
in giudizio a norma dell’art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è previ-
sta dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo
II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale e protocollo, f‌irmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi
esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modif‌icazioni in vigore per l’Ita-
lia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,
quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la
competenza per territorio.
4. Accettazione e deroga della giurisdizione. – 1. Quando non vi sia giurisdizione in
base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e
tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza
eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice
straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti
disponibili.
3. La deroga è ineff‌icace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o
comunque non possono conoscere della causa.
5. Azioni reali relative a immobili siti all’estero. – 1. La giurisdizione italiana non
sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero.
6. Questioni preliminari. – 1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni
che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere
sulla domanda proposta.
7. Pendenza di un processo straniero. – 1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita
la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo
titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento stra-

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