DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 567 - Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87

Coming into Force12 Febbraio 1988
Enactment Date28 Settembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/02/11/087G0625/CONSOLIDATED/20010509
Published date11 Febbraio 1988
Official Gazette PublicationGU n.34 del 11-02-1988 - Suppl. Ordinario n. 6
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, e' stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della citata legge-quadro, relativo al triennio 1985-87;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il comparto del personale delle Universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 9 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CISAS, USPPI, le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ed il CISAPUNI;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A

il seguente decreto: Art. 1.

Campo di applicazione e durata

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987.

  2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1985 e quelli economici dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

  3. Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.

Capo II NEGOZIAZIONE DECENTRATA
Art 2.

Accordi decentrati

  1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e nel rispetto della peculiarita' dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie:

    1. l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttivita' e di efficienza;

    2. la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto;

    3. le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;

    4. l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

    5. la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;

    6. i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

    7. proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici;

    8. le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata.

  2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra le diverse universita'.

Art 3.

Titolari del potere di negoziazione decentrata

  1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono:

  1. Per la parte pubblica:

    1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualita' di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica e' presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.

  2. Per la parte sindacale:

    1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna

    organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

Art 4.

Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole universita' o istituzione di cui all'art. 2.

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.

  3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.

  4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni.

Art 5.

Procedure

  1. Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.

  2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.

  3. Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Capo III ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art 6.

Orario di lavoro

  1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentati, tenuto conto anche dei principi di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:

    1. migliore efficienza e produttivita';

    2. piu' efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti;

    3. ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati;

    4. possibilita' di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario, in relazione anche al...

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