LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23 - Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Coming into Force27 Febbraio 1986
Published date12 Febbraio 1986
Enactment Date29 Gennaio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/02/12/086U0023/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.35 del 12-02-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttivita' e di efficienza, aggiornamento del personale

  1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole Universita' ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttivita' ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

Art 2.

Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro

In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art 3.

Servizi sociali

  1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

  2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.

  3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.

  4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.

  5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.

  6. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art 4.

Decentramento amministrativo-contabile

  1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonche' ai ricercatori universitari.

  2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti.

  3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Universita' ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformita' ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennita' o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative.

  4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato a favore delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.

  5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo e' autorizzata limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilita' di differenze tra corrisposto e dovuto.

  6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro e' autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilita' che le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa.

  7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' aumentata di una unita', per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

  8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.

Art 5.

Attribuzione di funzioni ai dirigenti

  1. I primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

  2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformita' ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilita' dei dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.

Art 6.

Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile

  1. La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalita' indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301.

  2. A partire dal 1 gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza statale, al concorso speciale per esami e al corso-concorso di formazione dirigenziale, previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresi' gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori alla settima dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi a tal fine cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

Art 7.

Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo

  1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

  2. Il concorso e' indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si...

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