DECRETO 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ai prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.

246, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi; Visto il proprio decreto del 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi; Visto il proprio decreto del 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero; Visto il proprio decreto recante classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio; Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Rilevata la necessita' di definire i requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in base al sistema di classificazione europeo; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, cosi' come definiti dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si considera materiale da costruzione, di seguito denominato prodotto, qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione.

  2. Il presente decreto stabilisce, in conformita' a quanto previsto dal decreto recante Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione...

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