LEGGE 14 febbraio 2003, n. 34 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Coming into Force12 Marzo 2003
Enactment Date14 Febbraio 2003
Published date11 Marzo 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/03/11/003G0051/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.58 del 11-03-2003 - Suppl. Ordinario n. 38
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

Art 2.
  1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

Art 3.
  1. Dopo l'articolo 280 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Art 4.
  1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma e' sostituito dal seguente:

    "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

  2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente:

    "Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Art 5.
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".

  2. All'articolo 12, comma 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "diverse da quella prevista dall'articolo 98" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114".

Art 6.
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: "dall'articolo 270-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 270-ter e 280-bis".

Art 7.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristi con esplosivo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione

Tenendo a mente gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione fra gli Stati,

Profondamente preoccupati per la proliferazione nel mondo intero di atti di terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni,

Ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 24 ottobre 1995,

Ricordando inoltre la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9.12.1994; in cui gli "Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro categorica condanna, di tutti gli atti, metodi e prassi terroriste in quanto criminali at ingiustificabili, ovunque essi accadano e a prescindere di chi ne siano gli autori, in particolare degli atti che mettono a repentaglio i rapporti amichevoli fra Stati e popoli e minacciano l'integrita' territoriale et la sicurezza degli Stati".

Notando che la Dichiarazione invita peraltro gli Stati "ad esaminare con urgenza la portata delle disposizioni giuridiche internazionali in vigore relative alla prevenzione, alla repressione ed all'eliminazione del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di assicurare l'esistenza di un ambito giuridico che copre tutti gli aspetti della questione",

Ricordando inoltre la risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 e l'annessa Dichiarazione che completa la Dichiarazione del 1994 sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale,

Notando inoltre che gli attentati terroristi perpetrati per mezzo di ordigni esplosivi o altri ordigni micidiali sono sempre piu' diffusi,

Notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano in modo adeguato questo tipo di attentato,

Convinti della necessita' urgente di sviluppare una cooperazione internazionale fra gli Stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci volte a prevenire questo tipo di atti terroristi ed a perseguire e punire i loro autori,

Considerando che questi attentati sono un argomento di viva preoccupazione per l'intera comunita' internazionale,

Notando che le attivita' delle forze armate degli Stati sono regolate da norme di diritto internazionale al di la' dell'ambito della presente Convenzione, e che l'esclusione di alcuni atti dalla portata della Convenzione non giustifica ne' rende leciti atti peraltro illeciti, ne' preclude la possibilita' di intentare procedimenti in base al dominio di altre leggi,

Articolo primo

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Per "struttura governativa o pubblica" s'intende ogni attrezzatura o mezzo di trasporto di natura permanente o temporanea utilizzato o occupato dai rappresentanti di uno Stato, dai membri del governo, del parlamento o della magistratura o dagli agenti o dal personale di uno Stato o altra autorita' o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.

  2. Per "infrastruttura" s'intende ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilita' pubblica, come la conduzione d'acqua, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile o le comunicazioni.

  3. Per "ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale" s'intende:

    1. ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacita' di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, oppure

    2. ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacita' di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o materie radioattive.

  4. Per "forze armate di uno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT