ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374
All'articolo 1:
nella rubrica, la parola: "internazionale" e' sostituita dalle seguenti: "anche internazionale";
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'articolo 270-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 270-bis. (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego"";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270- bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"";
i commi 3 e 4 sono soppressi;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente:
"italiano"";
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo...