LEGGE 15 dicembre 2001, n. 438 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale

Coming into Force19 Dicembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/12/18/001G0496/ORIGINAL
Enactment Date15 Dicembre 2001
Published date18 Dicembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.293 del 18-12-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: "internazionale" e' sostituita dalle seguenti: "anche internazionale";

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 270-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 270-bis. (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego"";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270- bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente.

Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"";

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente:

"italiano"";

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo...

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