Introduzione: Quindici casi giudiziari sulla famiglia di fatto

AutoreA. Gianfranco Dosi
Occupazione dell'autorePresidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
Pagine25-37

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Illustro quindici casi giudiziari indicando le soluzioni offerte dalla giurisprudenza.

@1. Una coabitazione infinita

Un uomo e una donna convivono da oltre dieci anni. A causa di una grave patologia intervenuta nel corso della convivenza, lei non può avere figli. In seguito ad un conflitto di coppia determinato anche da questioni patrimoniali i due decidono di porre fine alla loro convivenza. Lei, però, non intende lasciare l'immobile - condotto in locazione con contratto stipulato da lui - e, quando lui finalmente si decide a lasciare l'abitazione, resiste nel giudizio di sfratto azionato dal proprietario dell'immobile, assumendo di poter succedere nel contratto a norma dell'alt. 6 della legge 392/78.

Non è incostituzionale la mancata previsione che il convivente more uxorio, in assenza di figli, non succeda di diritto nel contratto di locazione come previsto per il coniuge dall'art. 6 della legge 392/78. Corte cost. 11 giugno 2003, n. 204

Art. 6 legge 392/78

In caso di morte del conduttore gli succedono il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

In caso di separazione giudiziale o di divorzio nel contratto succede al conduttore l'altro coniuge se assegnatario dell'immobile.

In caso di separazione consensuale o di nullità succede l'altro coniuge se così convenuto.

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Succedono anche il convivente more uxorio in caso di morte del conduttore; il coniu-ge separato di fatto se così convenuto; il genitore naturale affidatario di figli (Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404).

Si ricorda anche che:

- La casa familiare può essere assegnata al genitore naturale affidatario di figli (Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166) (principio ribadito dalla Cassazione: "A seguito della cessazione della convivenza more uxorio il giudice ordinario può disporre l'assegnazione della casa familiare a favore del genitore non proprietario esercente la potestà sul figlio minore" Cass. sez. I, 26 maggio 2004, n. 10102).

È pienamente ammissibile la trascrizione del provvedimento di assegnazione al genitore naturale della casa familiare (Corte cost. 12 ottobre 2005, n. 394).

@2. La serratura

II signore e la signora Rossi sono anziani proprietari dell'appartamento in cui il loro figlio, docente universitario, convive more uxorio da molti anni con una collega. Nel gennaio del 2003, in un incidente stradale, muore il docente universitario. Alcuni mesi dopo, non sopportando più la permanenza della donna nell'abitazione, gli anziani genitori di lui approfittano dell'assenza della donna - impegnata in un convegno di studi - per entrare in casa (avendone sempre mantenuto le chiavi) e cambiare la serratura alla porta d'ingresso. Tornata dalla breve vacanza la professoressa si rivolge a un legale per sapere come comportarsi.

Azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.)

L'azione è concessa al possessore ma anche a chi ha la detenzione della cosa salvo che l'abbia per ragioni di ospitalità.

Negata:

Pretore di Pietrasanta, 19 aprile 1988 (conviventi)

Tribunale di Perugia, 22 settembre 1997 (conviventi)

Ammessa:

Pretore Firenze, 26 ottobre 1990 (conviventi)

Pretore Firenze, 27 febbraio 1992 (conviventi)

Pretore Roma, 29 maggio 1992 (eredi) Pretore Pordenone, 9 maggio 1995 (conviventi)

Pretore Venezia, 16 aprile 1996 (eredi)

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@3. L'investimento e l'affidamento familiare

Una coppia di coniugi ha da molti anni in affidamento familiare un minore i cui genitori naturali sono stati dichiarati decaduti dalla potestà. Uno dei due affidatari è anche stato nominato tutore del minore. A seguito di un investimento stradale il minore muore. Gli affidatari si costituiscono parte civile nel procedimento penale contro l'investitore chiedendo il risarcimento dei danni. L'assicurazione e l'investitore si oppongono alla costituzione di parte civile.

L'affidatario può costituirsi parte civile nella causa di risarcimento per danni cagionati al minore a lui affidato.

Cass. pen. sez. IV, 27 settembre 2001, n. 35121

II convivente more uxorio può costituirsi parte civile nel processo per omicidio volontario ai danni del suo convivente.

Corte d'assise d'appello Ancona, 31 maggio 2002

@4. Il favoreggiamento del convivente

Una donna, da anni convivente more uxorio di un pericoloso pregiudicato, lo nasconde in cantina per alcuni mesi per aiutarlo a sfuggire alle ricerche dell'autorità dopo la commissione di un grave delitto. Quando alcuni mesi dopo l'uomo viene arrestato, la donna viene tratta a giudizio per favoreggiamento (art. 378 c.p.) ma invoca la causa di non punibilità prevista nell'alt. 384 c.p.

Il pubblico ministero si oppone in quanto nella nozione di prossimi congiunti (art. 307 c.p. richiamato dall'alt. 384 c.p.). Non si fa cenno del convivente more uxorio.

L'avvocato della donna ritiene questa omissione incostituzionale.

Chi favorisce la latitanza del proprio convivente more uxorio dandogli ospitalità (art. 378 c.p.) non può invocare la causa di non punibilità prevista nell'art. 384 che si riferisce soltanto ai prossimi congiunti indicati nell'art. 307 c.p.

Il matrimonio e la convivenza more uxorio sono situazioni tra loro incomparabili ed è pertanto inammissibile con riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale di tali ultime norme nella parte in cui non includono il convivente more uxorio tra i prossimi congiunti.

La questione è anche infondata con riferimento all'art. 2 Cost. Corte cost. 20 aprile 2004, n. 121 (inammissibile ex art. 3 e infondata ex art. 2) Corte cost. 18 gennaio 1996, n. 8 (infondata ex art. 2) Corte cost. 18 novembre 1986, n. 237 (inammissibile ex art. 3)

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Anche la stabile convivenza more uxorio potrebbe dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p. ?

Cass. pen. sez. IV, 22 gennaio 2004, n. 22398 (in un caso in cui una donna era stata condannata per aver dato ospitalità ad un latitante e si lamentava in Cassazione che i giudici non avessero ritenuto la sua una convivenza more uxorio mentre i giudici non avevano esaminato questa questione)

@5. Convivenza e patrocinio a spese dello Stato

Una donna chiede l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui è accusata di favoreggiamento nei confronti del proprio convivente more uxorio ma l'istanza viene respinta avendo il proprio convivente redditi superiori a quelli stabiliti per l'ammissione al beneficio.

La donna si oppone sostenendo che gli art. 76 e 92 della legge sulle spese di giustizia (che prevedono i limiti di reddito per l'ammissione al beneficio) fanno riferimento ai soli familiari conviventi ma non includono espressamente il convivente more uxorio tra le persone i cui redditi contribuiscono a costituire il reddito imponibile.

I redditi del convivente more uxorio contribuiscono a determinare il reddito imponibile aifini dell'ammissione al beneficio del...

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