Il punto di vista dell'avvocato: la famiglia ricostituita

AutoreAvv. Giulia Albiero
Occupazione dell'autorePresidente della sezione di Messina dell'Osservatorio sul diritto di famiglia
Pagine97-111

Page 97

@1. Introduzione

Nell'ambito dei rapporti familiari non fondati sul matrimonio, la famiglia ricostituita o ricomposta è un fenomeno in netta e crescente espansione, tanto che possiamo certamente definirlo un fenomeno sociale: all'interno di questi nuovi nuclei familiari, si sviluppa il cd. rapporto di "genitorialità sociale".

L'analisi di detto fenomeno, deve tuttavia essere preceduta, da una breve premessa, che riguarda più in generale il tema che oggi si intende approfondire, e cioè quello della famiglia di fatto.

Nell'affrontare detta tematica, i quesiti che si pongono sono evidentemente relativi al suo riconoscimento, alla sua rilevanza giuridica ed infine alla sua disciplina. Ebbene, le risposte che andremo a dare, credo non possano essere formulate in termini di un'alternativa tra riconoscimento o non riconoscimento, rilevanza giuridica o meno, tra tutela e non tutela, ma devono necessariamente passare da una considerazione preliminare: i problemi che la famiglia di fatto pone e i rapporti ai quali essa da origine sono non solo molteplici, ma soprattutto caratterizzati da una forte specificità.

L'accesso deve dunque essere diversificato; l'esigenza che emerge è quella di offrire ai rapporti che si sviluppano all'interno della famiglia di fatto e verso i terzi una disciplina adeguata, che tuteli le esigenze personali, nel rispetto delle specificità che contraddistinguono il fenomeno.

Non avrebbe senso dunque una "equiparazione" automatica e completa tra famiglia legittima e famiglia di fatto, ma si deve muovere invece dall'individuazione del limite e degli ambiti in cui possono operare regole comuni e ambiti in cui debbono sussistere discipline differenti. Occorre pertanto, volgere lo sguardo non più solo alla tutela dell'istituzione familiare ma anche alla tutela dei diritti delle persone al suo interno. Ciò peraltro in conformità all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, che da una iniziale semplice negazione della equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto (Corte cost. 18/1/1996 n. 8) è passata a sviluppare argomenti differenti (Corte cost. n. 166/1998)Page 98quali la convivenza more uxorio come espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio, una libertà di scelte affettive.

Detta premessa, è utile e calzante anche in relazione al fenomeno delle famiglie ricostituite.

Nella famiglia ricostituita, e ora vedremo subito che cosa si intende per tale, ma in generale con tale termine si indicano quei nuclei familiari nati dopo lo scioglimento di una precedente unione dalla quale sono nati dei figli, i genitori biologici sono e restano i responsabili del benessere affettivo ed economico dei figli, ma indubbiamente i nuovi partner svolgono molto spesso un ruolo di supporto, per niente trascurabile, che dovrebbe essere sostenuto giuridicamente, e nei confronti del quale invece, allo stato, si riscontra una totale "indifferenza giuridica".

L'obiettivo invece che il nostro legislatore dovrebbe porsi, è quello di tutelare l'interesse del minore armonizzando il più possibile la posizione del genitore sociale con quella del genitore biologico, specie se non affidatario, evitando in tal modo una sua possibile e ulteriore emarginazione dal nuovo quadro familiare.

In particolare, in ordine ai rapporti tra i figli nati dalla precedente unione e i nuovi partner dei genitori, si dovrà affrontare la questione di come mantenere le relazioni del bambino con i due genitori biologici e le relazioni con i nuovi personaggi della famiglia che sono i genitori acquisiti, ma anche con le loro famiglie, i loro genitori, i nuovi figli.

La questione più vistosa è l'esplosione quantitativa delle famiglie ricomposte.

Il numero delle famiglie ed. ricostituite o ricomposte ovvero nate dopo lo scioglimento di una precedente unione, viene stimato secondo i dati Istat, pubblicati sul noto settimanale "Panorama" (agosto 2008) attualmente in circa 775 mila, di cui 465 mila sono risposati e 310 mila che convivono. In relazione a tali nuovi nuclei familiari, si riscontra in generale una iniziale difficoltà dei figli, che reagiscono negativamente alla ricostituzione familiare, in quanto sperano che i genitori possano tornare assieme ed individuano nel nuovo partner del genitore un intruso o un intrusa.

Tuttavia sempre più spesso, successivamente alla rottura di un legame matrimoniale o di una convivenza da cui siano nati dei figli, i quali attualmente convivono con il genitore e il suo nuovo partner o la sua nuova partner, si creano nuove realtà familiari, in cui confluiscono soggetti provenienti da vicende diverse, già concluse o quiescenti.

Il modello familiare tradizionale, è stato dunque ormai messo in discussione e dobbiamo prendere atto che nuove forme familiari, si sono a questo sovrapposte. La famiglia composta da coppia genitoriale e figli ha lasciato il posto alle "famiglie"1.

Separazione e divorzio, hanno suddiviso tre aspetti (la coppia, la famiglia, e la filiazione) che prima rappresentavano invece tre elementi della stessa questione, quella familiare. In buona sostanza, il dato che emerge sempre più chiaro, è che accanto alla coppia coniugale si individua la coppia genitoriale e le due ormai, non necessariamente coincidono.

Page 99

L'analisi, deve a mio parere prendere le mosse dalla constatazione che nella lingua italiana manca un termine idoneo a individuare tali nuclei familiari ed i relativi componenti; si deve allora o mutuare dalle scienze psico-sociologiche il termine ricomposizione, ed indicarle appunto come famiglie ricomposte o mutuare dalla terminologia inglese il termine "step-family" (famiglia allargata) con il quale in dottrina si indica la famiglia ricostituita.

Tentando poi di dare una definizione più precisa ed appropriata, possiamo dire che l'espressione famiglie ricomposte o ricostituite indicale nuove unioni, formate da coniugi o conviventi, di cui almeno uno proveniente da precedenti esperienze di vita familiare (matrimonio o convivenza more uxorio) e figli di uno solo dei partner, sorte successivamente alla morte di uno dei coniugi o conviventi, ovvero a seguito di separazione o divorzio, oppure infine a seguito della rottura di una convivenza more uxorio.

Il fenomeno delle famiglie ricostituite non rappresenta una novità; basti pensare alle unioni sorte a seguito di vedovanze precoci con figli minori a carico.

Le seconde nozze hanno una storia antica: da sempre infatti le famiglie si ricostituiscono a seguito della morte di uno dei coniugi, ma oggi le seconde nozze avvengono per lo più a seguito di divorzio e non per la morte di uno dei coniugi. Questo è dunque l'elemento di novità.

Il nuovo modello familiare ha assunto proporzioni via via sempre più ampie a seguito dei profondi cambiamenti sociali e culturali che sono intervenuti nella società occidentale nell'ultimo cinquantennio (diminuzione delle nascite, riduzione dell'indice di nuzialità, introduzione del divorzio, incremento delle convivenze more uxorio, aumento delle nascite fuori dal matrimonio, incremento di separazioni e divorzi, diffondersi delle famiglie monoparentali).

L'aumento numerico di tale fenomeno, ha comportato che il nuovo modello familiare si imponesse all'attenzione prima dei sociologi e successivamente degli operatori del diritto.

Peraltro, va rilevato che la nuova unione successiva al divorzio, non interrompe i legami con la famiglia precedente e che l'entrata del genitore acquisito determina nuovi livelli di parentela, moltiplicando le figure parentali.

I sociologi hanno parlato di "incompleta istituzionalizzazione" delle famiglie ricostituite, in relazione alla circostanza che le regole e le aspettative che definiscono le posizioni di ciascun componente, non sono sufficientemente stabili e condivise.

Il matrimonio e la famiglia hanno rappresentato per molti secoli, il principio primo di organizzazione sociale, ed hanno inoltre costituito il modello normativo di riferimento. Oggi il modello familiare tradizionale è stato fortemente messo in discussione e c'è anche chi si è spinto a parlare di vera e propria caduta.

È interessante sotto questo profilo l'analisi del prof. Andrea Zanotti, studioso di diritto canonico, il quale2 ha individuato nella scissione tra sessualità e procreazione, introdottaPage 100dalla tecnica, la causa del cambiamento dei legami nell'età post capitalistica e della caduta del modello di matrimonio tradizionale.

Di certo il dato ormai non più ignorabile, è che nuove forme familiari si sono affiancate al modello familiare tradizionale ed in queste la coppia coniugale, come sopra è stato evidenziato, non coincide sempre con quella genitoriale, permanendo il legame genito-riale anche quando il vincolo coniugale viene sciolto, come nell'ipotesi del divorzio. Da ciò ne discende, come è stato osservato, che la famiglia non è più identificabile unicamente sulla base di rapporti di sangue e di parentela, bensì anche sulla scorta degli affetti3.

La legge italiana, non riconosce alcun diritto o dovere ai nuovi partner, nei confronti dei figli nati dalla precedente unione del loro attuale coniuge o convivente, e ciò spesso in contrasto con l'intensità del legame che si viene a creare tra i figli e i genitori acquisiti, creando tra l'altro molti problemi pratici per le nuove famiglie, nella vita di tutti i giorni.

Tra l'altro, i profondi cambiamenti sociali determinatisi e sopra citati, hanno comportato un ampliamento delle circostanze che possono determinare il formarsi di una famiglia ricostituita, con la conseguenza che non solo il fenomeno ha assunto proporzioni sempre più ampie, ma anche i rapporti interni a tali nuovi modelli familiari ne risentono, con un aggravamento della conflittualità. Pensiamo a che cosa succede in caso di morte di uno dei due genitori biologici o di divorzio o di cessazione della convivenza: il nuovo partner o step-parent si troverà a colmare il vuoto lasciato dal genitore...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT