LEGGE 12 marzo 1968, n. 326 - Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica

Coming into Force24 Aprile 1968
End of Effective Date20 Giugno 2011
Published date09 Aprile 1968
Enactment Date12 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/09/068U0326/CONSOLIDATED/20110606
Official Gazette PublicationGU n.92 del 09-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' della legge)

L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettivita' alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonche' dai piani poliennali di coordinamento previsti rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717, e 22 luglio 1966, n. 614, e' regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 2.

(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)

Agli enti pubblici e privati, alle associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attivita' di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:

  1. opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonche' villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unita' abitative, diffuse o concentrate, a proprieta' frazionata, purche' ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;

  2. opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo;

  3. campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventu' - di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 - nonche' rifugi alpini;

  4. stabilimenti termali e balneari;

  5. opere, impianti e servizi complementari all'attivita' turistica - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

  6. aziende della ristorazione ubicate in localita' di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse localita' e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonche' agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 3.

(Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale)

In relazione alle finalita' di razionalizzazione della distribuzione territoriale e tipologica delle attrezzature ricettive che si intendono perseguire, le provvidenze di cui al precedente articolo sono cosi' determinate:

  1. mutui di durata non superiore ai 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie e gli impianti fissi - compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile gia' adibito o da adibirsi ad uso alberghiero - concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2.

    La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso alberghiero non puo' essere riconosciuta in misura superiore alla meta' dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo;

  2. mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglioramento e fino al 25 per cento della spesa medesima per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento delle attrezzature ricettive di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del precedente articolo 2;

  3. mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e dei servizi di cui alla lettera e) del precedente articolo 2;

  4. contributo in conto capitale, nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernente le attrezzature ricettive di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 2 della presente legge.

    Lo stesso contributo puo' essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate.

    Per le opere menzionate nell'articolo 2, lettere a) e c) da eseguire nei territori compresi fra le aree depresse del centro-nord di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 luglio 1966, n. 614; nei territori meridionali di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965, n. 717; nonche' nelle zone montane di cui alla legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni; e, per le opere di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 2, ovunque ubicate, il limite massimo dei mutui di cui alla lettera a), e, limitatamente all'ammodernamento, alla lettera b) del presente articolo, e' elevato al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, il tasso di interesse e' ridotto al 3 per cento.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 4.

(Istituti finanziatori)

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

  1. dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

  2. da istituti e sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

  3. dalle casse di risparmio.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 5.

(Contributo statale alle operazioni di finanziamento)

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e' autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

Il contributo e' dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo.

Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuera' ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 6.

(Garanzie ipotecarie)

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente articolo 2, e' subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente articolo 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui da concedersi ai gestori delle aziende di cui alle lettere a), b), e), d) e alla lettera f), limitatamente ai pubblici esercizi del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile, o degli altri...

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