LEGGE 10 agosto 1950, n. 647 - Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

Coming into Force16 Settembre 1950
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date10 Agosto 1950
Published date01 Settembre 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/09/01/050U0647/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.200 del 01-09-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Indicazione delle opere.

A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle localita' economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale".

Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali.

Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia meridionale e insulare.

La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa e' fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.

Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5.

Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che sara' annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art 1.

Indicazione delle opere.

A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse, nelle localita' economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali.

Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia meridionale e insulare.

La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa e' fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.

Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5.

Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che sara' annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art 1.

Indicazione delle opere.

A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle localita' economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali.

Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646. 4

L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia meridionale e insulare. 4

La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa e' fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.

Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5.

Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che sara' annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

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