LEGGE 21 marzo 1958, n. 326 - Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale

Coming into Force01 Maggio 1958
End of Effective Date20 Giugno 2011
Published date16 Aprile 1958
Enactment Date21 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/16/058U0326/CONSOLIDATED/20110606
Official Gazette PublicationGU n.92 del 16-04-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalita' di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventu', i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni.

Sono alberghi od ostelli per la gioventu' i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventu' attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalita', sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.

Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 2.

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art. 1 sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal prefetto, su parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, in relazione all'opportunita' turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attivita' dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione e' indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

L'autorizzazione prevista nei precedenti commi puo' comprendere, sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche - esclusi i superalcoolici - nonche' di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 3.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo e' espresso entro trenta giorni, con deliberazione motivata del Consiglio dell'ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il sindaco del Comune nel quale deve sorgere il complesso, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste e il comandante dei vigili del fuoco, o loro - rappresentanti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 4.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via, definitiva.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79

Art 5.

L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni...

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