LEGGE 22 luglio 1966, n. 614 - interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

Coming into Force13 Agosto 1966
Published date12 Agosto 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/08/12/066U0614/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date22 Luglio 1966
Official Gazette PublicationGU n.200 del 12-08-1966
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Delimitazione delle zone e piani quinquennali

Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito pro capite della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttivita' in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attivita' industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando cio' sia indispensabile, a territori facenti parte di piu' Province.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario.

I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.

Per Id formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.

Fino alla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

Art 2.

Realizzazione degli interventi

Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite.

I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformita' ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso.

Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorita', i tempi e le modalita' per la realizzazione degli interventi.

Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a Statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma e' delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.

Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.

Art 3.

Esecuzione di opere pubbliche

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive nelle zone depresse, nonche' a completare, nelle stesse zone, le opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonche' la viabilita' diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le localita' suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilita' e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.

Art 4.

Agevolazioni per lo sviluppo delle attivita' agricole

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

  1. fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

  2. svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

  3. costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad Enti pubblici, a cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali, ed industriali, che esercitino la loro attivita' nella zona nella quale viene realizzato l'impianto. Gli enti gestori hanno facolta' di acquistare la proprieta' dell'impianto, versando al Ministero dell'agricoltura il corrispettivo del costo dello stesso, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma della lettera d) del presente articolo;

  4. concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonche' ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonche' contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

  5. concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o societa' aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese...

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