LEGGE 26 giugno 1965, n. 717 - Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Coming into Force30 Giugno 1965
Enactment Date26 Giugno 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/06/30/065U0717/CONSOLIDATED/20091214
Published date30 Giugno 1965
Official Gazette PublicationGU n.159 del 30-06-1965
CAPO I Coordinamento degli interventi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti n promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attivita' produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale e' predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.

I piani pluriennali di coordinamento sano sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I pianti, predisposti di intera con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno ai Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato e' presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed e' composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanita', per il turismo e spettacolo.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di qui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 616, e' soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

Art 2.

Proroga della Cassa per il Mezzogiorno

Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al 31 dicembre 1980.

Art 3.

Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attivita' della Cassa e quella degli organismi ad essa collegati sia, conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

  1. approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1;

  2. esercita la vigilanza sull'attivita' dell'ente;

  3. formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del presidente, dei vicepresidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;

  4. puo' promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonche' per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive nei territori meridionali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.

Art 4.

Segreteria

Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 e' costituita una segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La segreteria e' composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti.

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita'

di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 100

unita'. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' conferire incarichi per l'esecuzione (di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 4.

Segreteria

Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 e' costituita una segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La segreteria e' composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti.

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita' di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 100 unita'. 1

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro nonche' stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1. AGGIORNAMENTO (1)

La L. 22 luglio 1966, n. 614 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che il limite massimo di personale previsto dal presente articolo e' elevato a 160 unita'.

CAPO II Organizzazione degli interventi
Art 5.

Riserva di investimenti pubblici

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I vincoli di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 631, sono estesi all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.).

Il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui il presente articolo.

Art 6.

Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo

industriale e nei comprensori di sviluppo turistico.

I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformita' alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito...

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