PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2015 - Regolamento concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private - Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attivita' peritale). (Regolamento n. 1). (15A09311)

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in Roma, via Yser n. 14, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi I, II e III;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come integrato e modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli articoli 157, comma 1 e 158, comma 3;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - successivamente convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all'ISVAP;

Visto il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale della CONSAP, l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonche' l'espletamento di altre attivita' e funzioni di interesse pubblico affidate alla Societa' stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresi', l'espletamento di attivita' affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attivita' peritale»: l'attivita' professionale volta...

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