DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 74 - Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione (solvibilita' II)

Coming into Force30 Giugno 2015
Published date15 Giugno 2015
Enactment Date12 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/06/15/15G00088/CONSOLIDATED/20150717
Official Gazette PublicationGU n.136 del 15-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 29
Articoli
Art 1 (commi 1-50).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II);

Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

Vista la direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilita' II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonche' il termine di abrogazione di talune direttive;

Vista la direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia;

Vista la direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilita' II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonche' il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilita' I);

Vista la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre;

Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera d), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «, anche di un Stato terzo»;

    b) alla lettera g-bis), numero 1), dopo la parola: «AEAP», sono inserite le seguenti: «o EIOPA»;

    c) alla lettera g-bis), numero 2), dopo la parola: «ABE», sono inserite le seguenti: «o EBA»;

    d) alla lettera g-bis), numero 3), dopo la parola: «AESFEN», sono inserite le seguenti: «o ESMA»;

    e) dopo la lettera g-bis), e' inserita la seguente: «g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita' di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;»;

    f) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:

    l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo;

    l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

    ;

    g) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento;»;

    h) dopo la lettera n), sono inserite le seguenti:

    n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di realizzazione;

    n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformita' del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;

    n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere compensato dal risultato piu' favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati;

    n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;

    ;

    l) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: «q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformita', la revisione interna e la funzione attuariale»;

    m) dopo la lettera r), e' inserita la seguente: «r-bis) gruppo: un gruppo

    1) composto da una societa' partecipante o controllante, dalle sue societa' controllate o da altre entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le sue societa' controllate detengono una partecipazione, nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero

    2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:

    2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e

    2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate;»;

    n) dopo la lettera u), e' inserita la seguente: «u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive;»;

    o) la lettera cc-bis) e' sostituita dalla seguente: «cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;»;

    p) alla lettera cc-quater), il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) un ente creditizio, un ente finanziario o una societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013;»;

    q) la lettera gg), e' abrogata;

    r) la lettera hh), e' abrogata;

    s) dopo la lettera ii), e' inserita la seguente: «ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;»;

    t) dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica...

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