LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 - Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

Coming into Force18 Agosto 1977
Enactment Date08 Agosto 1977
Published date17 Agosto 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/08/17/077U0513/CONSOLIDATED/20010420
Official Gazette PublicationGU n.223 del 17-08-1977
Titolo I PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.

I fondi destinati ai finanziamenti gia' disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.

I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, cosi' come convertito nella legge 10° novembre 1965, n. 1179.

Art 1.

I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.

I fondi destinati ai finanziamenti gia' disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. (1) 2

I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, cosi' come convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' prorogato al 30 settembre 1978. AGGIORNAMENTO (2)

La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Art 2.

Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.

Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo e' a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non piu' coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma.

Art 3.

L'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' sostituito dal seguente:

"I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonche' per il pagamento degli interessi.

La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui e' risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purche' l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile e' trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, allo IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operativita' della garanzia, secondo modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici.

Il giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dispone l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato.

Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in superficie o dalla cessione in proprieta' dell'area ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

Art 4.

I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

Art 5.

I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.

Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello della richiesta all'ufficio del genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art 6.

Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in convenzione, non risultino iniziati i lavori di costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre anni.

Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa.

Art 7.

In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizione i fondi residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono versati nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge.

Al fabbisogno occorrente all'ufficio liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, si provvede con prelevamenti a favore dello stesso ufficio di liquidazione da disporsi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - sentito il Ministro per il tesoro.

Art 8.

La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi dell'articolo 45 della legge...

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