PROVVEDIMENTO 10 marzo 1999 - Prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni di cui all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1142-G)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1980, di approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 72, comma 2, che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un modello recante il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' delle suddette imprese; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione; Ritenuta la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 72, comma 2, del decreto n. 175/1995 e, quindi, di approvare un nuovo modello recante il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' che tenga conto delle disposizioni dettate dagli articoli 33 e seguenti del decreto n.

175/1995 e di quanto stabilito dal decreto n. 173/1997 in materia di nuovi schemi di bilancio delle imprese di assicurazione; Dispone

Art. 1.

Prospetto del margine di solvibilita' 1. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

175, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, devono allegare al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 72...

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