LEGGE 31 maggio 1990, n. 128 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force04 Giugno 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/06/04/090G0170/CONSOLIDATED/20001230
Published date04 Giugno 1990
Enactment Date31 Maggio 1990
Official Gazette PublicationGU n.128 del 04-06-1990
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art 2.
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalita' di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.

  2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalita' di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.

  3. Limitatamente al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, gia' differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art 2.
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalita' di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12. 2

  2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalita' di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.

  3. Limitatamente al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, gia' differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48. AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che il termine del 31 dicembre 1992 previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

Art 3.
  1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, e' definitivamente prorogato al 30 giugno 1990.

Art 4.
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art 5.
  1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 30 giugno 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.

  2. Al personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalita' ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.
  1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 30 giugno 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.

  2. Al personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalita' ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 7 AGGIORNAMENTO(7)

Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che il termine del 30 giugno 1990 previsto dal presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 6.
  1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' prorogato al 31 marzo 1990.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI OPERE PUBBLICHE
Art 7.
  1. Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' abrogato.

Art 8.
  1. Il termine previsto, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' fissato al 31 dicembre 1990.

Art 8.
  1. Il termine...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT