DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 393 - Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

Coming into Force31 Dicembre 2000
Enactment Date29 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/30/000G0450/CONSOLIDATED/20100508
Published date30 Dicembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.303 del 30-12-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento degli programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron e la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, nonche' di autorizzare la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea, di cui alla predetta risoluzione dell'ONU;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace

  1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato fino al 30 giugno 2001.

  2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennita' di missione e' corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o giugno - 30 novembre 2000.

  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

    1. l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

    2. gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

    3. l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia;

    4. l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

  4. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonche' per gli interventi diretti al miglioramento della qualita' della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento degli programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron e la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, nonche' di autorizzare la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea, di cui alla predetta risoluzione dell'ONU;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace

  1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato fino al 30 giugno 2001. Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1 luglio 2000.

  2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennita' di missione e' corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o giugno - 30 novembre 2000.

  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

    a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,

    al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia

    ed in Albania;

    b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del

    decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale

    militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori

    della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

    c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,

    n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in

    Kosovo ed in Macedonia ((e al personale di cui al secondo periodo

    del comma 1));

    d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

  4. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonche' per gli interventi diretti al miglioramento della qualita' della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento degli programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due...

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