Del processo di esecuzione

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine945-955
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Titolo IV - Del processo di esecuzione 152 bis
cesso non sia def‌inito, le variazioni rilevan-
ti dei limiti di reddito verif‌icatesi nell’an-
no precedente. Si applicano i commi 2 e 3
dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giusti-
zia di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudi-
ce nei giudizi per prestazioni previdenziali
non possono superare il valore della presta-
zione dedotta in giudizio (2). A tale f‌ine la
parte ricorrente, a pena di inammissibilità
di ricorso, formula apposita dichiarazione
del valore della prestazione dedotta in giu-
dizio, quantif‌icandone l’importo nelle con-
clusioni dell’atto introduttivo (3).
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 42 del
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modif‌ica-
zioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
(2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 52, comma
6, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio
2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge,
tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data
della sua entrata in vigore.
(3) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 38, comma
1, lett. b), n. 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modif‌icazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111. A norma
dell’art. 38, comma 3, del medesimo decreto legge, in sede di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, let-
tera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di en-
trata in vigore dello stesso decreto, la dichiarazione relativa al
valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
152
bis
. (1) Liquidazione di spese
processuali. – 1. Nelle liquidazioni delle
spese di cui all’articolo 91 del codice di pro-
cedura civile a favore delle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma
165, e successive modif‌icazioni, se assistite
da propri dipendenti ai sensi dell’articolo
417 bis del codice di procedura civile, si ap-
plica la tariffa vigente per gli avvocati, con
la riduzione del 20 per cento degli onorari
di avvocato ivi previsti. La riscossione av-
viene mediante iscrizione al ruolo ai sensi
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma
42, della L. 12 novembre 2011, n. 183. Tale disposizione si
applica alle controversie insorte successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2012).
TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
CAPO I
DEL TITOLO ESECUTIVO
E DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA
IN GENERALE
153.
Rilascio del titolo esecutivo.
Il cancelliere rilascia la copia in forma
esecutiva a norma dell’art. 475 del codice
quando la sentenza o il provvedimento del
giudice è formalmente perfetto (131-135
c.p.c.). La copia deve essere munita del si-
gillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti
ricevuti dal notaio o da altro pubblico uf-
f‌iciale deve essere munita del sigillo del no-
taio o dell’uff‌icio al quale appar tiene l’uff‌i-
ciale pubblico.
154.
Procedimento per indebito
rilascio di copie esecutive. – Il capo
dell’uff‌icio giudiziario competente, a nor-
ma dell’art. 476 del codice, a conoscere del-
le contravvenzioni per rilascio indebito di
copie in forma esecutiva, contesta all’incol-
pato l’addebito, a mezzo di atto notif‌icato
(137 ss. c.p.c.) a cura del cancelliere, e lo
invita a presentare per iscritto le sue difese
nel termine di cinque giorni. Negli uff‌ici in
cui vi è un solo cancelliere l’atto contenente
l’addebito è comunicato a lui direttamente
dal capo dell’uff‌icio.
Il decreto di condanna di cui all’art. 476
ultimo comma del codice costituisce titolo
esecutivo (474 c.p.c.) per la riscossione del-
la pena pecuniaria a cura del cancelliere.
155.
Certif‌icato di prestata cau-
zione. – Il cer tif‌icato di prestata cauzione
indicato nell’art. 478 del codice è rilasciato
dal cancelliere del giudice che ha pronun-

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