Disposizioni transitorie

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine956-956
956191 Disposizioni di attuazione
allegati i documenti comprovanti lo stato
di famiglia, il fatto e il tempo della scom-
parsa.
191.
Eff‌icacia del processo verbale
di vendita di beni immobili apparte-
nenti a minori. – Il processo verbale di
vendita (733, 734 c.p.c.) dei beni immobili
appartenenti a minori costituisce titolo ese-
cutivo (474 c. p.c.) per il rilascio.
192.
Modalità di chiusura del-
l’inventario. – L’uff‌iciale che procede al-
l’inventario (769 ss. c.p.c.) deve, prima di
chiuderlo, interrogare coloro che avevano
la custodia dei mobili o abitavano la casa in
cui questi erano posti, se siano a conoscen-
za che esistano altri oggetti da comprendere
nell’inventario (775 c.p.c.).
193.
Giuramento del curatore del-
l’eredità giacente. – Il curatore dell’ere-
dità giacente (781 c.p.c.) prima d’iniziare
l’esercizio delle sue funzioni, deve prestare
giuramento davanti al pretore (1) di custo-
dire e amministrare fedelmente i beni del-
l’eredità (782 c.p.c.).
(1) Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’uf-
f‌icio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999,
fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari
pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale
ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal
predetto provvedimento.
194.
Nomina dell’esperto nel giu-
dizio di divisione. – Quando per la for-
mazione della massa da dividersi e delle
quote (786 ss. c.p.c.) è necessaria l’opera di
un esperto, questi è nominato, d’uff‌icio o
su istanza del notaio o di uno degli interes-
sati, dal giudice istruttore, che ne riceve il
giuramento a norma dell’art. 193 del codi-
ce (68, 789, 790 c.p.c.).
195.
Decreto di approvazione del-
l’attribuzione delle quote nel giudi-
zio di divisione. – Il processo verbale
dal quale risulta l’attribuzione delle quote
nelle operazioni di divisione (791 c.p.c.)
è approvato con decreto (135) del giudice
istruttore se non sorgono contestazioni o
con la sentenza che decide sulle contesta-
zioni sorte.
Il decreto del giudice istruttore costitui-
sce titolo esecutivo (474, 789, 791 c.p.c.).
196.
(1) [Reclamo contro il decreto
che nega l’esecutorietà del lodo. – Le
parti debbono proporre il reclamo previsto
negli artt. 825 ultimo comma e 456 ultimo
comma del codice nel termine perentorio
(152 c.p.c.) di giorni quindici dalla comuni-
cazione del decreto che nega l’esecutorietà].
(1) Articolo abrogato dall’art. 17, comma 2, della L. 5
gennaio 1994, n. 25, a decorrere dal 18 aprile 1994.
Per effetto dell’art. 27 della citata legge, qualora il de-
creto che nega l’esecutorietà del lodo sia stato emesso anterior-
mente all’entrata in vigore della L. n. 25/1994, e il termine
previsto da questo articolo sia ancora in corso, il termine stes-
so è prorogato sino al trentesimo giorno.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
197 - 231.
(Omissis) (1).
(1) Articoli omessi perché non più inf‌luenti.

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