Dei procedimenti speciali

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine955-956
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Titolo V - Dei procedimenti speciali 186 bis
causa di opposizione all’esecuzione è com-
petente un giudice diverso da quello del-
l’esecuzione (484 c.p.c.), il cancelliere del
giudice davanti al quale la causa è riassun-
ta (125) deve immediatamente richiedere
al cancelliere del giudice dell’esecuzione la
trasmissione del ricorso di opposizione, di
copia del processo verbale dell’udienza di
comparizione di cui agli artt. 615 e 619 del
codice e dei documenti allegati relativi alla
causa di opposizione (126).
186
bis
. (1) Trattazione delle op-
posizioni in materia esecutiva. – I giu-
dizi di merito di cui all’articolo 618, secon-
do comma, del codice sono trattati da un
magistrato diverso da quello che ha cono-
sciuto degli atti avverso i quali è proposta
opposizione.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 52, comma
7, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio
2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge,
tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data
della sua entrata in vigore.
187.
Regolamento di competenza
delle sentenze in materia esecutiva. –
Le sentenze dichiarate non impugnabili che
il giudice pronuncia sulle opposizioni agli
atti esecutivi (618 c.p.c.) sono sempre sog-
gette a regolamento di competenza a norma
degli artt. 42 e seguenti del codice.
187
bis
. (1) Intangibilità nei con-
fronti dei terzi degli effetti degli at-
ti esecutivi compiuti. – In ogni caso di
estinzione o di chiusura anticipata del pro-
cesso esecutivo avvenuta dopo l’aggiudica-
zione, anche provvisoria, o l’assegnazione,
restano fermi nei confronti dei terzi aggiu-
dicatari o assegnatari, in forza dell’articolo
632, secondo comma, del codice, gli effetti
di tali atti. Dopo il compimento degli stes-
si atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del
codice non è più procedibile.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 2, comma 4
novies, lett. b), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modif‌icazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
TITOLO V
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
188.
Dichiarazione d’ineff‌icacia
del decreto d’ingiunzione. – La parte
alla quale non è stato notif‌icato il decreto
d’ingiunzione nei termini di cui all’art. 644
del codice può chiedere con ricorso al giu-
dice, che ha pronunciato il decreto, che ne
dichiari l’ineff‌icacia.
Il giudice f‌issa con decreto (135) un’udien-
za per la comparizione delle par ti davanti a
sè e il termine entro il quale il ricorso e il de-
creto debbono essere notif‌icati alla contro-
parte. La notif‌icazione è fatta nel domicilio
di cui all’art. 638 del codice se avviene entro
l’anno dalla pronuncia e personalmente alla
parte a norma degli artt. 137 e seguenti del
codice se è fatta posteriormente.
Il giudice, sentite le parti, dichiara con
ordinanza non impugnabile (177 c.p.c.)
l’ineff‌icacia del decreto ingiuntivo a tutti
gli effetti.
Il rigetto dell’istanza non impedisce alla
parte di proporre domanda di dichiarazio-
ne d’ineff‌icacia nei modi ordinari (163 ss.
c.p.c.).
189.
Provvedimenti relativi alla
separazione personale dei coniugi. –
L’ordinanza con la quale il presidente del
tribunale o il giudice istruttore dà i provve-
dimenti di cui all’art. 708 del codice costi-
tuisce titolo esecutivo (474 c.p.c.). Essa con-
serva la sua eff‌icacia anche dopo l’estinzione
del processo (306 ss. c.p.c.) f‌inché non sia
sostituita con altro provvedimento emesso
dal presidente o dal giudice istruttore a se-
guito di nuova presentazione del ricorso per
separazione personale dei coniugi (1).
(1) Secondo periodo aggiunto con R.D. 20 aprile 1942,
n. 504.
190.
Documentazione dell’istanza
di dichiarazione di assenza o di mor-
te presunta. – Ai ricorsi indicati negli
artt. 722 e 726 del codice debbono essere

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