Del processo di cognizione

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine924-945
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54 Disposizioni di attuazione
I decreti (135 c.p.c.) con i quali il giudice
liquida a favore del custode (65 c.p.c.) e de-
gli altri ausiliari (68 c.p.c.) i compensi loro
dovuti debbono indicare la parte che è te-
nuta a corrisponderli.
Tali decreti costituiscono titolo esecuti-
vo (474 c.p.c.) contro la parte stessa.
TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
CAPO I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI
AL GIUDICE DI PACE (1)
(1) Questa rubrica è stata così sostituita dall’art. 118
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del
giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. La precedente
rubrica disponeva: «Del procedimento davanti al pretore e al
giudice di pace». Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che in
questo capo la ripartizione interna in sezioni è soppressa.
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI (1) (2)
(1) Vedi nota (1) sub capo I.
(2) L’art. 118 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, re-
cante l’istituzione del giudice unico, ha soppresso la riparti-
zione in sezioni nell’ambito di questo capo, a decorrere dal
2 giugno 1999.
54.
(1) Determinazione dei giorni
d’udienza. Le udienze di istruzione e
di discussione delle cause sono tenute nei
giorni e nelle ore che il capo dell’uff‌icio del
giudice di pace stabilisce annualmente con
decreto approvato dal presidente del tribu-
nale d’intesa col procuratore della Repub-
blica. Il decreto deve rimanere aff‌isso per
tutto l’anno in ciascuna sala di udienza del-
l’uff‌icio del giudice di pace.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 119
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del
giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il
testo previgente:
«54. (Determinazione dei giorni d’udienza). Le udien-
ze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei
giorni e nelle ore che il capo dell’uff‌icio di pretura o del giu-
dice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal
presidente del tribunale d’intesa col procuratore della Repub-
blica. Il decreto deve rimanere aff‌isso per tutto l’anno in cia-
scuna sala di udienza della pretura o dell’uff‌icio del giudice
di pace».
55.
Distribuzione delle udienze tra
i magistrati. – Il capo dell’uff‌icio [di pre-
tura o] (1) del giudice di pace distribuisce
con decreto al principio di ogni trimestre le
udienze di istruzione o di discussione tra i
magistrati addetti all’uff‌icio.
(1) Le parole: «di pretura o» sono state soppresse dall’art.
120 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione
del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
56.
Designazione del giudice per
ciascuna causa. – Dopo il deposito in
cancelleria dell’atto introduttivo del giudi-
zio a norma dell’articolo 319 del codice o,
in mancanza, il giorno stesso dell’udienza
f‌issata a norma dell’articolo 316 del codi-
ce, su presentazione da parte del cancelliere
dell’atto, il capo dell’uff‌icio del giudice di
pace designa il magistrato che viene incari-
cato dell’istruzione della causa (1).
Se nel giorno f‌issato per la comparizione
l’udienza è tenuta da un magistrato diverso
da quello designato, la causa, dopo la costi-
tuzione delle parti, è rinviata d’uff‌icio alla
prima udienza del magistrato designato.
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 121
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del
giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il
testo previgente:
«Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del
giudizio a norma dell’art. 314 del codice o, in mancanza, il
giorno stesso dell’udienza f‌issata a norma dell’art. 312 del co-
dice, su presentazione da parte del cancelliere dell’atto, il capo
dell’uff‌icio di pretura o del giudice di pace designa il magi-
strato che viene incaricato dell’istruzione della causa».
57.
Rinvio dell’udienza di compa-
rizione. – Se non vi è udienza nel giorno
f‌issato nell’atto di citazione o nel processo
verbale indicato nell’art. 316 (1) secondo
comma del codice, la comparizione s’inten-
de rimandata all’udienza immediatamen-
te successiva tenuta dal giudice designato
(3183 c.p.c.).
Se nell’udienza di comparizione non
possono essere sentite le parti, [il pretore o]
(2) il giudice di pace dà atto nel processo
verbale della loro comparizione e rimanda
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Titolo III - Del processo di cognizione 58
la causa all’udienza immediatamente suc-
cessiva.
(1) Le parole: «nell’art. 312» sono state sostituite dalle
parole: «nell’art. 316» dall’art. 122 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decor-
rere dal 2 giugno 1999.
(2) Le parole: «il pretore o» sono state soppresse dall’art.
122 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione
del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
58.
Mancanza di dichiarazione di
residenza o di elezione di domicilio.
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione
di residenza o elezione di domicilio a norma
dell’art. 319 (1) del codice, le notif‌icazioni
e le comunicazioni durante il procedimen-
to possono essere fatte presso la cancelleria,
salvo contrarie disposizioni di legge.
(1) Le parole: «a norma dell’art. 314» sono state sosti-
tuite dalle attuali: «a norma dell’art. 319» dall’art. 123 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giu-
dice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
59.
Dichiarazione di contumacia.
La dichiarazione di contumacia della parte
non costituita è fatta [dal pretore o] (1) dal
giudice di pace a norma dell’art. 171 ulti-
mo comma del codice, quando è decorsa
almeno un’ora dall’apertura dell’udienza.
(1) Le parole: «dal pretore o» sono state soppresse dall’art.
124 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione
del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
60.
Tempo degli atti di istruzione.
Gli atti di istruzione debbono essere as-
sunti [dal pretore o] (1) dal giudice di pace
non oltre la terza udienza successiva a quel-
la in cui sono stati ammessi o alla comu-
nicazione dell’ordinanza di ammissione, se
questa non è stata pronunziata in udienza
(312 c.p.c.).
(1) Le parole: «dal pretore o» sono state soppresse dall’art.
124 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione
del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
61.
(1) Ordine di trattazione e di-
scussione delle cause. – Nella trattazio-
ne e nella discussione il giudice di pace deve
dare la precedenza alle cause per le quali so-
no stati abbreviati i termini a norma dell’ar-
ticolo 163 bis del codice.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 125
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del
giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il
testo previgente:
«61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause).
Nella trattazione e nella discussione il pretore e il giudice di
pace debbono dare la precedenza alle cause per le quali sono
stati abbreviati i termini a norma dell’art. 313 terzo comma
del codicee a quelle rinviate da precedenti udienze».
62.
Udienza di discussione. [Il
pretore o ] (1) il giudice di pace, quando
dichiara chiusa l’istruzione, invita le parti
a formulare nella stessa udienza o in una
udienza successiva le conclusioni che, a
norma dell’art. 189 del codice, intendono
sottoporre alla sua decisione e a procedere
alla discussione della causa.
L’udienza di discussione può essere rin-
viata soltanto una volta, per grave impedi-
mento dell’uff‌icio o delle parti da specif‌i-
carsi nel provvedimento di rinvio.
(1) Le parole: «il pretore o» sono state soppresse dall’art.
126 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione
del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
63.
Giudice decidente. – La causa de-
ve essere decisa [dal pretore o] (1) dal giudi-
ce di pace che ha proceduto all’istruzione,
salvo che sia stato sostituito a norma del-
l’art. 174 del codice.
(1) Le parole: «dal pretore o» sono state soppresse dall’art.
124 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione
del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
64.
(1) [Pubblicazione della senten-
za. – La sentenza è depositata in cancelleria
(133 c.p.c.) entro quindici giorni dalla di-
scussione].
(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 127 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del
giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
65.
Querela di falso . [Il pretore o
](1) il giudice di pace, quando rimette le
parti davanti al tribunale per il processo di
falso (221 ss., 313 c.p.c.), stabilisce un ter-

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