Degli esperti e degli ausiliari del giudice

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine917-924
sizioni per l’attuazione del Codice di
Procedura Civile e disposizioni tran-
sitorie (Pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Uff‌iciale n. 302
del 24 dicembre 1941) (1) (2).
(1) Il testo degli articoli 144 ter - 152 è riportato nella
parte prima «Il processo del lavoro dopo il “Collegato”».
(2) Il testo degli artt. 184- 187 è riportato alla voce :
«Opposizione all’esecuzione».
TITOLO I
DEL PUBBLICO MINISTERO
1.
Richiesta di comunicazione degli
atti. – In ogni stato e grado del processo il
pubblico ministero può richiedere al giudi-
ce la comunicazione degli atti per l’esercizio
dei poteri a lui attribuiti dalla legge (69 ss.
c.p.c.).
2.
(1) Intervento davanti all’istrut-
tore. – L’intervento del pubblico ministero
(70 c.p.c.) davanti all’istruttore avviene nei
modi previsti nell’art. 267 del codice.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 15 del D.P.R. 17 ot-
tobre 1950, n. 857.
3.
Intervento davanti al collegio. –
Il pubblico ministero può spiegare il suo
intervento anche quando la causa si trova
davanti al collegio (267, 268, 275 c.p.c.),
mediante comparsa (125 c.p.c.) da deposi-
tarsi in cancelleria o all’udienza (1).
Il pubblico ministero che interviene al-
l’udienza prende oralmente le sue conclu-
sioni, che sono inserite nel ruolo di udienza
(30 nn. 7, 8, 117).
Se il pubblico ministero che interviene
davanti al collegio non si limita ad aderire
alle conclusioni di una delle parti, ma pren-
de proprie conclusioni, produce documen-
ti o deduce prove, il presidente, d’uff‌icio o
su istanza di parte, può rimettere con ordi-
nanza (134, 280 c.p.c.) la causa al giudice
istruttore per l’integrazione dell’istruzione.
(1) A sensi degli artt. 48 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
ordinamento giudiziario, 190 bis e 275 c.p.c., come sostitui-
ti con L. 26 novembre 1990, n. 353 a decorrere dal 30 aprile
1995, l’udienza di discussione è soltanto eventuale e, in ogni
caso, si svolge dinanzi al collegio soltanto nelle controversie la
cui decisione è riservata al giudice collegiale.
TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI
DEL GIUDICE
CAPO I
DEGLI ESPERTI
DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO (1)
(1) Tranne quelle di cui all’art. 5, le disposizioni di que-
sto capo sono abrogate a seguito della soppressione dell’ordi-
namento corporativo disposta con D.L.vo Lgt. 23 novembre
1944, n. 369.
4.
Albo degli esperti. – (Omissis).
5.
Formazione dell’albo. – L’albo è te-
nuto dal [primo] (1) presidente della corte
d’appello ed è formato da un comitato da
lui presieduto e composto dal procuratore
generale della Repubblica e dal presidente
della sezione della corte funzionante come
magistratura del lavoro (15).
Le funzioni di segretario del comitato
sono esercitate dal cancelliere della corte.
(1) Denominazione venuta meno per effetto del D.L.vo
C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, norme sulla denominazione dei
capi degli uff‌ici del P.M., ratif‌icato con L. 10 febbraio 1953,
n. 73.
6 - 12.
(Omissis).
CAPO II
DEI CONSULENTI TECNICI
DEL GIUDICE
SEZIONE I
DEI CONSULENTI TECNICI
NEI PROCEDIMENTI ORDINARI
13.
Albo dei consulenti tecnici (1).
Presso ogni tribunale è istituito un albo
dei consulenti tecnici (61 ss. c.p.c.).
L’albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nel-
l’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2)

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