Del procedimento davanti al tribunale

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine261-426
LIBRO II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL TRIBUNALE
CAPO I
DELL’INTRODUZIONE
DELLA CAUSA
SEZIONE I
DELLA CITAZIONE
E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI
1) LA MEDIAZIONE CIVILE.
L’inizio del processo civile coincide con l’eser-
cizio dell’azione, ovvero con la domanda giudi-
ziale (citazione o ricorso) proposta da un sogget-
to (attore o ricorrente) nei confronti di un altro
soggetto (convenuto o resistente), volta ad otte-
nere dall’autorità giudiziaria un provvedimento
(normalmente una sentenza) che tuteli i propri
diritti. A tal f‌ine, il soggetto prospetta al giudice
una determinata situazione, della quale invoca la
tutela alla luce di specif‌iche norme giuridiche.
Occorre precisare, però, che il d.lgs. n.
28/2010 ha previsto, per determinate materie,
l’attivazione obbligatoria del procedimento di me-
diazione f‌inalizzato alla conciliazione delle parti,
al f‌ine di evitare l’insorgere della controversia da-
vanti al giudice.
L’art. 2 d.lgs. n. 28/2010 prevede che “chiun-
que può accedere alla mediazione per la conci-
liazione di una controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili”.
La mediazione è l’attività, svolta da un terzo
imparziale (mediatore), f‌inalizzata ad assistere
due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una contro-
versia e nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa.
L’esito della mediazione è la conciliazione,
che consiste, appunto, nella composizione di
una controversia a seguito dello svolgimento del-
la mediazione.
La domanda di mediazione è presentata me-
diante un’istanza depositata presso un organismo
di mediazione, ossia l’ente pubblico o privato
presso il quale può svolgersi il procedimento di
mediazione.
In caso di più domande relative alla stessa
controversia la mediazione si svolge davanti al-
l’organismo presso il quale è stata presentata la
prima domanda.
L’istanza deve indicare l’organismo di media-
zione, le parti, l’oggetto e le ragioni della pre-
tesa.
In alcune ipotesi, come accennato, il d.lgs.
n. 28/2010 prevede (art. 5) l’obbligatorietà del
procedimento di mediazione, a pena di impro-
cedibilità della domanda giudiziale, a partire dal
20 marzo 2011. Tale termine è stato proroga-
to al 20 marzo 2012 dalla l. n. 10/2011 per le
controversie in materia di condominio e di risar-
cimento del danno derivante da circolazione di
veicoli e natanti.
In particolare, l’art. 5, comma, d.lgs.n.
28/2010 stabilisce che “chi intende esercitare
in giudizio un’azionerelativa a una controversia
in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, aff‌itto di aziende, risarcimento del dan-
no derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,
da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pub-
blicità, contratti assicurativi, bancari e f‌inanziari
è tenuto preliminarmente ad esperire il procedi-
mento di mediazione”.
Per le sole azioni in tema di condominio e ri-
sarcimento danni derivante da circolazione di vei-
coli e natanti, la l. n. 10/2011 ha previsto una
proroga dell’entrata in vigore della mediazione
obbligatoria al 30 marzo 2012.
Nei casi di domanda di risarcimento dei dan-
ni derivanti da circolazione di veicoli o natanti,
alla procedura di mediazione va aggiunta la con-
dizione di proponibilità della comunicazione alla
compagnia assicuratrice di cui all’art. 145 d.lgs.
n. 209/2005, almeno 60 giorni prima, se si trat-
ta di risarcimento di danni solo a cose, oppure
90 giorni se il risarcimento riguarda anche danni
alle persone. Questi termini possono decorrere
contemporaneamente alla procedura di media-
zione.
A queste ipotesi vanno aggiunte, poi, quel-
le indicate dall’art. 5, comma, d.lgs. n.
28/2010, ossia le ipotesi in cui “il contratto, lo
statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono
una clausola di mediazione o conciliazione”.
L’improcedibilità deve essere “eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’uff‌i-
cio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Il 3° comma dell’art. 5 prevede espressamen-
te che il tentativo obbligatorio di conciliazione
non preclude la concessione di provvedimenti
urgenti e cautelari, che possono essere chiesti e
ottenuti anche prima e indipendentemente dal-
la richiesta del tentativo di conciliazione, né la
trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, 3°
comma).
Inf‌ine, l’esperimento preliminare della proce-
dura di mediazione non si applica:
262
Libro II - Del processo di cognizione
a) ai procedimenti per ingiunzione, “inclusa
l’opposizione, f‌ino alla pronuncia sulle istanze
di concessione e sospensione della provvisoria
esecuzione”;
b) ai procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, “f‌ino al mutamento del rito di cui all’art.
667 c.p.c.”;
c) ai procedimenti possessori, “f‌ino alla pro-
nuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, 3°
comma, c.p.c.”;
d) ai procedimenti di opposizione o incidentali
di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) ai procedimenti in camera di consiglio;
f) nei casi in cui l’azione civile sia esercitata
nel processo penale.
Il procedimento di mediazione è disciplinato
dal regolamento dell’organismo di mediazione
scelto dalle parti (art. 3). Tale regolamento deve
garantire la riservatezza del procedimento e as-
sicurare l’imparzialità del mediatore, nonché lo
svolgimento della procedura secondo modalità
telematiche.
Conclusa la procedura di mediazione il verba-
le, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, deve
essere depositato presso la segreteria dell’organi-
smo di mediazione.
Il verbale di accordo, il cui contenuto non
sia contrario all’ordine pubblico o a norme im-
perative, è omologato, su istanza di parte e pre-
vio accertamento della sua regolarità formale,
con decreto del presidente del tribunale nel cui
circondario ha sede l’organismo. Il verbale omo-
logato costituisce titolo esecutivo per l’espropria-
zione forzata, per l’esecuzione in forma specif‌ica
e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il d.m. n. 145/2011 ha modif‌icato il d.m. n.
180/2010, che disciplina i criteri e le modalità
di iscrizione e tenuta del registro degli organismi
di mediazione e dell’elenco dei formatori per la
mediazione.
L’art. 3 d.m. n. 145/2011, oltre ad aver in-
trodotto la mediazione in contumacia (“nei casi di
cui all’art. 5, 1° comma, … il mediatore svolge
l’incontro con la parte istante anche in mancan-
za di adesione della parte chiamata in mediazio-
ne”: art. 7, co. 5, lett. d), d.m. n. 180/2010),
ha disposto, con l’aggiunta allo stesso comma
della lett. e), che il regolamento deve prevedere
“criteri inderogabili per l’assegnazione degli affa-
ri di mediazione predeterminati e rispettosi della
specif‌ica competenza professionale del mediatore
designato, desunta anche dalla tipologia di laurea
universitaria posseduta”.
Inoltre, l’art. 2 d.m. n. 145/2011 ha sostitui-
to l’art. 4, 3° comma, lett. b), d.m. n. 180/2010,
che adesso prevede l’obbligo, per il mediatore,
di possedere “una specif‌ica formazione e … uno
specif‌ico aggiornamento almeno biennale, ac-
quisiti presso gli enti di formazione”, nonché di
partecipare “nel biennio di aggiornamento e in
forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi
di mediazione svolti presso organismi iscritti”.
La l. n. 148/2011 ha modif‌icato l’art. 8,
comma, d.lgs. n. 28/2010, stabilendo che il giu-
dice condanna la parte costituita la quale, nei
casi di mediazione obbligatoria, non abbia parte-
cipato al procedimento senza giustif‌icato motivo, al
versamento, all’entrata del bilancio dello Stato,
di una somma di importo corrispondente al con-
tributo unif‌icato dovuto per il giudizio.
2) I RITI SEMPLIFICATI DISCIPLINATI DAL PROCESSO ORDI-
NARIO DI COGNIZIONE.
Ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 d.lgs. n.
150/2011 (Disposizioni complementari al co-
dice di procedura civile in materia di riduzione
e semplif‌icazione dei procedimenti civili di co-
gnizione) sono disciplinate dal rito ordinario di
cognizione:
- le controversie in materia di rettif‌icazione di
attribuzione di sesso ex art. 1 l. n. 164/1982 (art.
31 d.lgs. n. 150/2011). È competente il tribu-
nale, in composizione collegiale, del luogo dove
ha residenza l’attore. L’atto di citazione è notif‌i-
cato al coniuge e ai f‌igli dell’attore. Al giudizio
partecipa il pubblico ministero. Quando è neces-
sario un adeguamento dei caratteri sessuali da
realizzare mediante trattamento medico-chirur-
gico, il tribunale lo autorizza con sentenza pas-
sata in giudicato. Con la sentenza che accoglie la
domanda di rettif‌icazione di sesso il tribunale or-
dina, all’uff‌iciale di stato civile del comune dove
è stato compilato l’atto di nascita, di effettuare la
rettif‌icazione nel relativo registro. La sentenza di
rettif‌icazione di attribuzione di sesso non ha ef-
fetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio ce-
lebrato con rito religioso;
- l’opposizione a procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Sta-
to e degli altri enti pubblici di cui all’art. 3 r.d.
639/1910 (art. 32 d.lgs. n. 150/2011). È com-
petente il giudice del luogo in cui ha sede l’uf-
f‌icio che ha emesso il provvedimento opposto.
L’eff‌icacia esecutiva del provvedimento impu-
gnato può essere sospesa;
- l’appello contro le decisioni dei commissari
regionali per la liquidazione degli usi civici di cui
all’art. 32 l. n. 1766/1927 (art. 33 d.lgs. n.
150/2011). Sono competenti la corte di appel-
lo di Palermo per i provvedimenti pronunciati dal
commissario regionale per la liquidazione degli
usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di
appello di Roma per i provvedimenti pronunciati
dai commissari regionali delle restanti regioni.
263
Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale 163
L’appello è proposto, a pena di inammissibilità,
entro trenta giorni dalla notif‌icazione del prov-
vedimento impugnato. L’appello contro decisioni
preparatorie o interlocutorie può essere proposto
soltanto dopo la decisione def‌initiva e unitamen-
te all’impugnazione di questa. L’atto di citazione
è notif‌icato a tutti coloro che hanno interesse ad
opporsi alla domanda di riforma della decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico mi-
nistero. Su richiesta della cancelleria della corte
di appello, il commissario che ha pronunciato
la decisione impugnata trasmette tutti gli atti
istruttori compiuti nella causa. La sentenza che
def‌inisce il giudizio è comunicata, a cura della
cancelleria, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
163.
(1) Contenuto della citazio-
ne. – La domanda (99, 316) si propone
mediante citazione a comparire a udienza
f‌issa.
Il presidente del tribunale stabilisce al
principio dell’anno giudiziario, con decreto
approvato dal primo presidente della corte
di appello, i giorni della settimana e le ore
delle udienze destinate esclusivamente alla
prima comparizione delle parti (69 bis att.).
L’atto di citazione deve contenere (164,
318, 342, 405):
1) l’indicazione del tribunale davanti al
quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il
codice f‌iscale dell’attore (2), il nome, il co-
gnome (6 c.c.), il codice f‌iscale, la residenza
o il domicilio (43 c.c.) o la dimora del con-
venuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono (3) (75 ss.).
Se attore o convenuto è una persona giuri-
dica (11, 12 c.c.), un’associazione non rico-
nosciuta (36 c.c.) o un comitato (39 c.c.),
la citazione deve contenere la denominazio-
ne (2292, 2314, 2326, 2463, 2473, 2515
c.c.) o la ditta (2563 c.c.), con l’indicazione
dell’organo o uff‌icio che ne ha la rappresen-
tanza in giudizio (4);
3) la determinazione della cosa oggetto
della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elemen-
ti di diritto costituenti le ragioni della do-
manda, con le relative conclusioni;
5) l’indicazione specif‌ica dei mezzi di
prova (244 ss.) dei quali l’attore intende va-
lersi (115) e in particolare dei documenti
(2699 ss. c.c.) che offre in comunicazione
(183, 184);
6) il nome e il cognome del procuratore
e l’indicazione della procura (83), qualora
questa sia già stata rilasciata (1252);
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di
comparizione (164); l’invito al convenuto a
costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci giorni
prima in caso di abbreviazione dei termini,
e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi
al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui
agli articoli 38 e 167 (5) (6).
L’atto di citazione, sottoscritto a norma
dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal
procuratore all’uff‌iciale giudiziario (59), il
quale lo notif‌ica a norma degli artt. 137 ss.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 della L. 14 luglio
1950, n. 581.
(2) Le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono
state così sostituite dalle parole: «il cognome, la residenza e il
codice f‌iscale dell’attore», dall’art. 4, comma 8, lett. b), del
D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif‌ica-
zioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
(3) Le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il
domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che ri-
spettivamente li rappresentano o li assistono» sono state così
sostituite dalle parole: «il nome, il cognome, il codice f‌iscale,
la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»,
dall’art. 4, comma 8, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modif‌icazioni, nella L. 22 febbraio
2010, n. 24.
(4) Le amministrazioni dello Stato sono citate nella per-
sona del Ministro competente, così come previsto dall’art. 11
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
(5) Numero così sostituito dall’art. 7 della L. 26 novem-
bre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
(6) Le parole: «di cui all’articolo 167» sono state così
sostituite dall’art. 46, comma 1, della L. 18 giugno 2009,
n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58,
comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai
giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
1) LA VOCATIO IN IUS.
La vocatio in ius è il sotto-atto con il quale si
costituisce il rapporto processuale nel contrad-

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