Delle impugnazioni

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine437-519
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Titolo III - Delle impugnazioni 322
Invece, se la conciliazione non contenziosa
non riesce, ovvero non è stato possibile esperi-
re il tentativo per la mancata presentazione di
una delle parti, il procedimento si estingue; tut-
tavia, è consentita la prosecuzione del giudizio
nella forma ordinaria, a condizione che entram-
be le parti (se presenti e concordi nella richie-
sta) o il ricorrente (se l’altra parte non si è pre-
sentata) avanzino istanza in tal senso (Cass. n.
7879/1994).
Il verbale di conciliazione in sede non con-
tenziosa costituisce titolo esecutivo se la materia
controversa rientra nella competenza del Giudice
di pace ( 7). In tal caso in calce al verbale va
apposta la formula esecutiva.
Se la materia controversa non rientra nella
competenza per materia e per valore del Giudi-
ce di pace, il verbale di conciliazione ha valore
di una scrittura privata riconosciuta per vera in
giudizio. Il controinteressato, cioè, non può ne-
gare che la sottoscrizione nel verbale è stata da
lui apposta ( 215; artt. 2702, 2703 c.c). Se
una delle parti nega l’autenticità della propria
sottoscrizione, l’altra non ha l’onere di chiedere
la verif‌icazione, in quanto l’autenticità è stabilita
ex lege.
RICORSO PER CONCILIAZIONE
NON CONTENZIOSA
Giudice di pace di …
Ricorso per conciliazione non contenziosa
Il sottoscritto …, residente in … via …, espone
quanto segue.
Il sig. … è debitore, nei confronti del ricorren-
te, della somma di euro ….
Poiché intende evitare una lite giudiziaria che
sarebbe eccessivamente dispendiosa per entrambe
le parti, invita il sig. …, residente in … via …
a comparire davanti al giudice di pace di … al-
l’udienza f‌issata dallo stesso uff‌icio, per il tentati-
vo di conciliazione in sede non contenziosa ex art.
322 c.p.c., e a tal f‌ine chiede al Giudice di pa-
ce adìto di disporre la convocazione davanti delle
parti davanti a sé.
…, lì …
(f‌irma)
Depositato in cancelleria il …
Il giudice di pace
Letto il ricorso che precede, visti gli artt. 322
c.p.c. e 68 disp. att. c.p.c.
Fissa
per la comparizione delle parti il giorno … alle
ore … presso la sede di … Manda alla cancelleria
per gli adempimenti.
…, lì …
(f‌irma)
TITOLO III
DELLE IMPUGNAZIONI
CAPO I
DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
In generale, l’impugnazione è la contestazio-
ne di un provvedimento giurisdizionale che chiude
una fase del giudizio di cognizione. Si tratta, quin-
di, di un rimedio che consente di rimuovere uno
svantaggio derivante da una sentenza del giudice
che si ritiene, in tutto o in parte, viziata.
Attraverso l’impugnazione è possibile chiede-
re un controllo del provvedimento impugnato da
parte, solitamente, di un giudice diverso da quel-
lo che lo ha emesso e ottenere così una nuova
pronuncia.
Gli strumenti attraverso i quali si contesta la
sentenza del giudice sono detti mezzi di impugna-
zione, che devono essere esercitati entro il termi-
ne previsto dalla legge.
Peraltro, in dottrina si distingue tra impugna-
zioni (strumenti idonei a contestare non solo le
sentenze ma anche negozi giuridici) e mezzi di
gravame (strumenti attivabili soltanto all’interno
di un processo). Tra le impugnazioni in senso
proprio rientrerebbero la revocazione e l’opposi-
zione di terzo, mentre sarebbero mezzi di grava-
me l’appello e la cassazione.
Questa distinzione, però, è criticata da auto-
revole dottrina, che parla unitariamente di impu-
gnazioni.
I presupposti che devono sussistere per pro-
porre un’impugnazione sono:
- l’esistenza di un provvedimento impugnabile:
le impugnazioni possono riguardare soltanto le
sentenze e i provvedimenti a contenuto deciso-
rio (ossia, che def‌iniscono, in tutto o in parte, il
giudizio) anche se hanno una forma diversa da
quella delle sentenze (art. 111 Cost.).
Per stabilire la natura del provvedimento (e
quindi il mezzo di impugnazione utilizzabile) oc-
corre guardare alla qualif‌icazione che ne ha fatto
il giudice che lo ha emesso; tuttavia, se tale qua-
lif‌icazione è palesemente sbagliata, occorre guar-
dare all’effettivo contenuto del provvedimento;
- la soccombenza della parte che impugna (la
parte soccombente è quella la cui domanda non
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323 Libro II - Del processo di cognizione
è stata accolta); se la parte è soccombente sol-
tanto in parte, potrà impugnare la sentenza limi-
tatamente alla parte a lei sfavorevole;
- la partecipazione, da parte di colui che im-
pugna la sentenza, alla fase del processo nel
quale è stato emanato il provvedimento impu-
gnato (ad eccezione dell’opposizione di terzo ex
art. 404, che può essere proposta soltanto dal
soggetto rimasto estraneo alla controversia sfo-
ciata nel provvedimento impugnato).
I mezzi di impugnazione sono rimedi tipici,
essendo previsti espressamente dalla legge (
323), e si suddividono in:
- mezzi di impugnazione a critica libera (ap-
pello) e a critica vincolata (ricorso per cassazio-
ne), a seconda che si facciano valere esclusiva-
mente i vizi del provvedimento impugnato o si
contesti, anche in assenza di vizi, l’ingiustizia
del provvedimento;
- mezzi di impugnazione ordinari, proponibili
contro le sentenze non ancora passate in giudi-
cato (appello, ricorso per cassazione, revocazione
ordinaria, regolamento di competenza) e straor-
dinari, che possono essere proposti anche dopo
la scadenza dei termini per impugnare la sen-
tenza (revocazione straordinaria e opposizione di
terzo);
- mezzi di impugnazione devolutivi e rescin-
denti: nei primi (appello e regolamento di com-
petenza) la parte soccombente afferma che la
sentenza è, per un qualunque motivo, difettosa
o ingiusta e chiede che la lite sia nuovamente
esaminata; pertanto, questi mezzi di impugna-
zione provocano direttamente ed immediatamen-
te un nuovo esame della controversia, e la nuo-
va sentenza sostituisce in ogni caso la sentenza
impugnata; nei secondi (ricorso per cassazione,
opposizione di terzo revocatoria, revocazione) la
parte soccombente impugna la sentenza denun-
ciando vizi specif‌ici, e verrà emanata una nuova
decisione soltanto se i vizi affermati sussistono:
in tal caso, la sentenza viene annullata (giudizio
rescindente) e verrà pronunciata una nuova sen-
tenza che prenderà il posto di quella annullata
(giudizio rescissorio).
Normalmente, l’impugnazione mira a demoli-
re una sentenza, ovvero il provvedimento con cui
l’autorità giudiziaria decide, def‌inendo o meno
il giudizio, sulle domande ed eccezioni proposte
dalle parti nel corso del processo.
Le sentenze possono essere:
- di merito, se accolgono o respingono in tut-
to o in parte la domanda, o di rito, se accertano
la mancanza di un presupposto processuale o di
una condizione dell’azione, impedendo al giudi-
ce di pronunciarsi sul merito della causa;
- di accoglimento, se il giudice ritiene fondata
la domanda, o di rigetto, se la domanda viene
considerata infondata e quindi respinta;
- def‌initive, se chiudono il giudizio, o non de-
f‌initive, se il giudice decide il merito solo par-
zialmente o risolve una questione pregiudiziale o
preliminare in un senso che consenta la prosecu-
zione del processo.
323.
Mezzi di impugnazione. – I
mezzi per impugnare le sentenze, oltre al
regolamento di competenza (42 ss.) nei ca-
si previsti dalla legge, sono: l’appello (339
ss.), il ricorso per cassazione (360 ss.), la re-
vocazione (395 ss.) e l’opposizione di terzo
(404 ss.).
1) TASSATIVITÀ.
L’elencazione dei rimedi impugnatori previsti
ha carattere tipico e tassativo, per cui le uniche
impugnazioni proponibili sono quelle espressa-
mente previste dalla legge.
In particolare, la norma in commento elenca
i seguenti mezzi di impugnazione:
- il regolamento di competenza, nei casi previ-
sti dalla legge ( 42 e 43). Questo mezzo di im-
pugnazione si propone davanti alla Corte di Cas-
sazione contro le sentenze che decidono soltanto
sulla competenza, con lo scopo di ottenere una
decisione vincolante sulla competenza stessa;
- l’appello, rimedio volto essenzialmente a
riesaminare, su sollecitazione della parte soc-
combente, l’operato del giudice di primo grado
e ad eliminare gli eventuali errori commessi da
quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 342, 1° comma,
l’appellante deve indicare, nell’atto di appello,
i motivi specif‌ici dell’impugnazione. L’intervento
del giudice d’appello è circoscritto, quanto meno
in linea di principio, alle sole questioni che l’ap-
pellante ha dedotto attraverso la formulazione
dei motivi di appello;
- il ricorso per cassazione, che è un mezzo
di impugnazione che consente di riesaminare la
sentenza soltanto per motivi di diritto (
360). In nessun caso è possibile far valere
con il ricorso per cassazione la generica ingiu-
stizia della sentenza impugnata, come accade
per l’appello;
- la revocazione ( 395), con la quale si con-
testa la sentenza formata su presupposti errati;
- l’opposizione di terzo ( 404) concessa a
chi non è stato parte del processo al f‌ine di ri-
muovere gli effetti pregiudizievoli che la senten-
za, pronunciata tra altre persone, può produrre
nei suoi confronti.
439
Titolo III - Delle impugnazioni 324
Invece, non sono mezzi di impugnazione
(Carpi-Taruffo):
- il regolamento preventivo di giurisdizione (
41), in quanto può essere azionato f‌inché la cau-
sa non è decisa nel merito in primo grado e pre-
scinde, quindi, dall’esistenza di una sentenza;
- il regolamento di competenza d’uff‌icio (
45), poiché tale strumento non comporta il rie-
same di una precedente sentenza ma la previene
(Andrioli);
- il reclamo al collegio contro le ordinanze del
giudice istruttore ( 178);
- la correzione della sentenza ( 287), che
serve ad eliminare errori materiali od omissioni
che non toccano il contenuto della sentenza.
sono proponibili indipendente-
mente dal passaggio in giudica-
to del provvedimento
impediscono il passaggio in giu-
dicato del provvedimento
- regolamento di competenza
- appello
- ricorso per cassazione
- revocazione ordinaria (395, nn. 4, 5)
- opposizione di terzo
- revocazione straordinaria
( 395, nn. 1, 2, 3, 6)
MEZZI DI IMPUGNAZIONE
ORDINARI
MEZZI DI IMPUGNAZIONE
STRAORDINARI
324.
Cosa giudicata formale. Si
intende passata in giudicato la sentenza
che non è più soggetta né a regolamento
di competenza (42 ss.), né ad appello (339
ss.), né a ricorso per cassazione (360 ss.), né
a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5
dell’art. 395 (2909, 2953 c.c.; 124 att.).
1) GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE.
L’espressione cosa giudicata formale indica
una decisione non più impugnabile perché i
mezzi di impugnazione sono stati già proposti o
perché non sono più proponibili per il decorso
dei termini.
Invece, il giudicato sostanziale, def‌inito dal-
l’art. 2909 c.c., indica il valore vincolante della
sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
I due aspetti esprimono, per la verità, uno
stesso fenomeno (Mandrioli), nel senso che, una
volta formatosi il giudicato formale in quanto la
sentenza non è più impugnabile (ad eccezione
delle impugnazioni straordinarie: revocazione
straordinaria ed opposizione di terzo), il rappor-
to giuridico accertato dalla sentenza diventa in-
contestabile e vincolante tra le parti; il giudicato
sostanziale, quindi, è la conseguenza di quello
formale.
2) GIUDICATO IMPLICITO.
Il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò
che ha costituito oggetto della decisione, com-
presi gli accertamenti di fatto, i quali rappresen-
tano le premesse necessarie ed il fondamento
logico e giuridico della pronuncia; pertanto, di-
ventano incontestabili sia le ragioni fatte valere
dalle parti, sia l’accertamento dei fatti che han-
no costituito il fondamento logico-giuridico della
pronuncia (cd. giudicato implicito).
Ad esempio, se l’accertamento dell’esistenza
di un contratto costituisce il presupposto logico-
giuridico della richiesta dell’attore, il giudicato si
estende al predetto accertamento e pertanto pro-
duce effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse
parti, nel quale il medesimo contratto sia posto
a fondamento di ulteriori diritti relativi al mede-
simo rapporto.
3) EFFICACIA RIFLESSA DEL GIUDICATO.
Il giudicato, oltre ad avere un’eff‌icacia diretta
nei confronti delle parti, degli eredi e degli aventi
causa, è dotato anche di un’eff‌icacia rif‌lessa, nel
senso che la sentenza produce conseguenze giu-
ridiche anche nei confronti dei soggetti, rimasti
estranei al processo, titolari di un diritto dipen-

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