Norme per le controversie in materia di lavoro

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine519-580
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Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro 408
Tutto ciò premesso, Tizio, rappresentato e difeso
come in atti Cita
Sempronio, residente in … via … n. …, c.f.
….e Caio, residente in … via … n . …., c.f. ….,
davanti al tribunale di … all’udienza del …, ore
di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di
venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e
nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei ter-
mini, e a comparire, nell’udienza indicata davanti
al giudice designato ai sensi dell’art. 168bis c.p.c.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre i sud-
detti termini implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti
Conclusioni
Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, di-
chiarare nulla e comunque ineff‌icace la sentenza n.
… del tribunale di … e condannare Caio a …
Con vittoria di spese, competenze e onorari del
giudizio. In via istruttoria si depositano i seguenti
documenti:
1) sentenza n. … del tribunale di …;
2) ……………………………………
Ai sensi dell’art. 14, 2° comma, T.U. 115/2002
si dichiara che il valore del processo è di euro …
…, lì …
Avv. …
408.
Decisione. – Il giudice, se di-
chiara inammissibile (325) o improcedibile
(404) la domanda o la rigetta per infonda-
tezza dei motivi, condanna l’opponente al
pagamento di una pena pecuniaria di € 2
(1) se la sentenza impugnata è del giudice
di pace, [di lire quattromila se è del preto-
re,] (2) di € 2 (1) se è del tribunale e di € 2
(1) in ogni altro caso (127 att.) (1).
(1) Pene quadruplicate dall’art. 3 del D.L.vo 9 aprile
1948, n. 438. Importo così elevato ai sensi dell’art. 114 della
L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Le parole: «di lire quattromila se è del pretore,» sono
state soppresse dall’art. 80 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n.
51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2
giugno 1999.
1) I POSSIBILI ESITI.
Il giudice chiamato a pronunciarsi sull’oppo-
sizione di terzo può:
- dichiararla inammissibile, se la parte non ha
integrato il contraddittorio o non è stato osserva-
to il termine per impugnare in caso di opposizio-
ne revocatoria, l’opposizione può essere nuova-
mente riproposta;
- dichiararla improcedibile, se l’opponente
non si è costituito in giudizio o non è comparso;
anche in questa ipotesi, l’opposizione può essere
nuovamente riproposta;
- rigettarla nel merito, e in questo caso l’oppo-
sizione non può essere riproposta;
- accoglierla, e in tal caso la sentenza che
accoglie l’opposizione di terzo (ordinaria o revo-
catoria) comporta la cancellazione della sentenza
passata in giudicato, che non produce più alcun
effetto né rispetto alle parti, né riguardo al ter-
zo opponente (Cass. n. 4324/1988; Andrioli,
Nicoletti). Peraltro, una parte della dottrina (Mi-
cheli) ritiene che la sentenza diventa ineff‌icace
nei confronti del terzo ma continua a produrre
i suoi effetti tra le parti. La sentenza che deci-
de sull’opposizione di terzo è soggetta alle stes-
se impugnazioni che sono proponibili contro la
decisione impugnata con l’opposizione di terzo.
Se la sentenza opposta è stata emessa in primo
grado, la sentenza che conclude il giudizio di op-
posizione è impugnabile con l’appello; se, inve-
ce, la sentenza impugnata con l’opposizione di
terzo è una sentenza d’appello, la sentenza che
def‌inisce il giudizio di opposizione potrà essere
impugnata con il ricorso in Cassazione.
TITOLO IV
NORME PER LE CONTROVERSIE
IN MATERIA DI LAVORO (1)
(1) Tutto il titolo IV è stato così sostituito dalla L. 11
agosto 1973, n. 533.
CAPO I
DELLE CONTROVERSIE
INDIVIDUALI DI LAVORO (1)
(1) A norma dell’art. 3 della L. 21 febbraio 2006, n.
102, alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o
lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le nor-
me processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, c.p.c.
Si veda ora l’art. 53 della L. 18 giugno 2009, n. 69 che
così dispone: «53. (Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie). 1. L’artico-
lo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
«2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della leg-
ge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le di-
sposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice
di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma
non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per
i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è
stata ancora disposta la modif‌ica del rito ai sensi dell’articolo
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Libro II - Del processo di cognizione
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
1) PROFILI GENERALI.
L’art. 409 - come sostituito dalla l. n.
533/1973 - assoggetta al rito del lavoro numero-
se controversie, rispetto alle quali la dottrina ha
cercato di individuare un unico f‌ilo conduttore
(una ratio unitaria).
Da ultimo la l. n. 183/2010 (Collegato lavo-
ro) ha dettato nuove regole sul processo del la-
voro, attraverso la modif‌ica di alcuni articoli del
Così, il legislatore, all’art. 409, avrebbe pre-
so in considerazione fattispecie accomunate, se-
condo alcuni, dalla subordinazione economica del
prestatore di lavoro, ovvero, secondo altri, dalla
natura personale della prestazione. In realtà, con
un atteggiamento più pragmatico, altri autori
(Ianniruberto) ritengono che non è possibile in-
dividuare un criterio unif‌icante, poiché il legisla-
tore si sarebbe limitato ad assoggettare al me-
desimo rito le varie ipotesi contemplate nell’art.
409 per mere ragioni di opportunità (estendere il
più possibile la tutela celere ed incisiva del rito
del lavoro).
Per ciò che riguarda l’ambito di applicazio-
ne dell’art. 409, nonostante la rubrica della
norma faccia riferimento alle sole controver-
sie individuali, una parte della giurisprudenza
estende l’operatività di questa disposizione an-
che alle controversie collettive di lavoro (Cass. n.
4075/1991). Si tratta, però, di un orientamen-
to osteggiato da altra parte della giurisprudenza
(Cass. n. 3654/1996) e da autorevole dottrina
(Montesano).
A seguito alla l. n. 847/1977, il rito del lavo-
ro è applicabile anche al procedimento di repres-
sione della condotta antisindacale (art. 28, l. n.
300/1970) e ai rapporti di natura pubblicistica,
dove la l. n. 146/1990 ha previsto l’applicabi-
lità del rito del lavoro in caso di condotta anti-
sindacale della pubblica amministrazione. Inol-
tre, il d.lgs. n. 29/1993, modif‌icato dal d.lgs.
n. 80/1998, ha devoluto al giudice del lavoro le
controversie relative ai comportamenti antisinda-
cali della pubblica amministrazione e quelle pro-
mosse dalle organizzazioni sindacali, dall’Aran e
dalla pubblica amministrazione in relazione alle
procedure di contrattazione collettiva previste
dagli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 29/1993.
Si tenga presente, inoltre, che l’art. 3 della L.
21-2-2006, n. 102, aveva esteso il rito del lavo-
ro alle cause relative al risarcimento dei danni per
morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.
Tuttavia, la L. n. 69/2009 ha abrogato l’art. 3
della L. n. 102/2006, prevedendo che alle con-
troversie relative al risarcimento per morte o le-
sioni conseguenti ad incidenti stradali, pendenti
alla data di entrata in vigore della L. n. 69/2009,
continuano ad applicarsi le disposizioni sul pro-
cesso del lavoro. Tale regola “non si applica
ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i
quali alla data di entrata in vigore della [L. n.
69/2009] non è stata ancora disposta la modif‌i-
ca del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di
Da ultimo la l. n. 183/2010 (Collegato lavo-
ro) ha dettato nuove regole sul processo del la-
voro, attraverso la modif‌ica di alcuni articoli del
2) I RITI SPECIALI EX D.LGS. N. 150/2011 REGOLATI DAL-
LE NORME SUL PROCESSO DEL LAVORO.
Gli artt. 6-13 d.lgs. n. 150/2011 prevedono
alcuni procedimenti speciali regolati dalle norme
sul processo del lavoro. Si tratta, in particolare:
- dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex
art. 22 l. n. 689/1981 (art. 6 d.lgs. 150/2011).
L’opposizione si propone davanti al giudice di
pace del luogo in cui è stata commessa la viola-
zione, oppure davanti al tribunale quando: a) la
sanzione è stata applicata per una violazione ri-
guardante disposizioni in materia di tutela del la-
voro, igiene sui luoghi di lavoro, prevenzione degli
infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza ob-
bligatoria, tutela dell’ambiente dall’inquinamen-
to, della f‌lora, della fauna e delle aree protette,
igiene degli alimenti e delle bevande, in materia
valutaria e di antiriciclaggio; b) per la violazione
è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel
massimo a 15.493 euro; c) essendo la violazio-
ne punita con sanzione pecuniaria proporzionale
senza previsione di un limite massimo, è stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
d) è stata applicata una sanzione di natura diver-
sa da quella pecuniaria, sola o congiunta a que-
st’ultima. Il ricorso è proposto, a pena di inam-
missibilità, entro trenta giorni dalla notif‌icazione
del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni
se il ricorrente risiede all’estero, e può essere de-
positato anche a mezzo del servizio postale. L’ef-
f‌icacia esecutiva del provvedimento impugnato
può essere sospesa. L’opponente e l’autorità che
ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio
personalmente. Alla prima udienza il giudice: a)
quando il ricorso è tardivo, lo dichiara inammis-
sibile con sentenza; b) quando l’opponente o il
suo difensore non si presentano senza addurre
alcun legittimo impedimento,convalida con or-
dinanza appellabile il provvedimento opposto
e provvede sulle spese, salvo che l’illegittimità
del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che
ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito
521
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro 409
dei documenti. Il giudice accoglie l’opposizione
quando non vi sono prove suff‌icienti della re-
sponsabilità dell’opponente. Con la sentenza che
accoglie l’opposizione il giudice può annullare in
tutto o in parte l’ordinanza o modif‌icarla anche
limitatamente all’entità della sanzione dovuta,
che è determinata in una misura in ogni caso
non inferiore al minimo edittale;
- dell’opposizione al verbale di accertamen-
to di violazione del codice della strada ex (art.
7 d.lgs. n. 150/2011). L’opposizione si propone
davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata
commessa la violazione, entro trenta giorni dalla
data di contestazione della violazione o di notif‌i-
cazione del verbale di accertamento. Il ricorso è
inammissibile se è stato previamente presentato
ricorso ai sensi dell’art. 203 d.lgs. n. 285/1992.
La legittimazione passiva spetta al prefetto,
quando le violazioni opposte sono state accertate
da funzionari, uff‌iciali e agenti dello Stato, non-
ché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello
Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e
dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni,
quando le violazioni sono state accertate da fun-
zionari, uff‌iciali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni. L’eff‌icacia
esecutiva del provvedimento impugnato può es-
sere sospesa. Il giudice ordina all’autorità che ha
emesso il provvedimento impugnato di deposita-
re in cancelleria, dieci giorni prima dell’udien-
za f‌issata, copia del rapporto con gli atti relativi
all’accertamento, nonché alla contestazione o
notif‌icazione della violazione. Il ricorso ed il de-
creto sono notif‌icati a cura della cancelleria. Nel
giudizio di primo grado le parti possono stare in
giudizio personalmente. L’amministrazione resi-
stente può avvalersi anche di funzionari apposi-
tamente delegati. Alla prima udienza il giudice:
a) in caso di tardività, dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza; b) quando l’opponente o
il suo difensore non si presentano senza addur-
re alcun legittimo impedimento, convalida con
ordinanza appellabile il provvedimento opposto
e provvede sulle spese. Con la sentenza che ac-
coglie l’opposizione il giudice può annullare in
tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giu-
dice accoglie l’opposizione quando non vi sono
prove suff‌icienti della responsabilità dell’oppo-
nente. Con la sentenza che rigetta l’opposizione
il giudice determina l’importo della sanzione in
una misura compresa tra il minimo e il massimo
edittale stabilito dalla legge per la violazione ac-
certata. Quando rigetta l’opposizione il giudice
non può escludere l’applicazione delle sanzioni
accessorie o la decurtazione dei punti dalla pa-
tente di guida;
- dell’opposizione a sanzione amministrativa
in materia di stupefacenti previste dall’art. 75,
9° comma, del d.P.R. 309/1990 (art. 8 d.lgs. n.
150/2011). Sono competenti il giudice di pace
e, nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale
per i minorenni del luogo dove ha sede il prefetto
che ha pronunciato il provvedimento impugnato;
- dell’opposizione ai provvedimenti di recupe-
ro di aiuti di Stato;
- delle controversie in materia di protezione
dei dati personali ex art. 152 d.lgs. n. 196/2003
(art. 10 d.lgs. n. 150/2011). È competente il tri-
bunale del luogo in cui ha la residenza il titolare
del trattamento dei dati. Il ricorso avverso i prov-
vedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali è proposto, a pena di inammissibilità,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto taci-
to, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente
risiede all’estero. L’eff‌icacia esecutiva del prov-
vedimento impugnato può essere sospesa. Se al-
la prima udienza il ricorrente non compare sen-
za un legittimo impedimento, il giudice dispone
la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara
l’estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio. La sentenza che
def‌inisce il giudizio non è appellabile e può pre-
scrivere il risarcimento del danno;
- delle controversie in materia di contratti
agrari o conseguenti alla conversione dei contratti
associativi in aff‌itto (art. 11 d.lgs. n. 150/2011).
Sono competenti le sezioni specializzate agrarie
di cui alla l. n. 320/1963;
- dell’impugnazione dei provvedimenti in
materia di registro dei protesti (art. 12 d.lgs. n.
150/2011). È competente il giudice di pace del
luogo in cui risiede il debitore protestato;
- dell’opposizione ai provvedimenti in materia
di riabilitazione del debitore protestato (art. 13
d.lgs. n. 150/2011). È competente la corte d’ap-
pello. Il ricorso è proposto, a pena di inammis-
sibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento di diniego di riabilitazione o
dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione.
Il provvedimento che accoglie il ricorso è pub-
blicato nel registro informatico dei protesti cam-
biari.
409.
(1) (2) Controversie indivi-
duali di lavoro. – Si osservano le dispo-
sizioni del presente capo nelle controversie
relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato priva-
to, anche se non inerenti all’esercizio di una
impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia par-
ziaria, di compartecipazione agraria, di af-

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