Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
Art
2.
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di ciascuna parte.
L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.
Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.
Art
3.
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione
Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile.
Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.
Art
5.
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.