LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386 - Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Coming into Force04 Gennaio 1991
Published date20 Dicembre 1990
Enactment Date15 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/20/090G0436/CONSOLIDATED/20180113
Official Gazette PublicationGU n.296 del 20-12-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Emissione di assegno senza autorizzazione

  1. Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Art 1.

(( (Emissione di assegno senza autorizzazione).

  1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

  2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ))

Art 2.

Emissione di assegno senza provvista

  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

Art 2.

(( (Emissione di assegno senza provvista).

  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

  2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ))

Art 3.

Clausola penale

  1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.

  2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

Art 4.

Competenza per territorio

  1. Per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 e' competente per territorio il giudice del luogo di pagamento.

Art 4.

(( (Autorita' competente).

  1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie e' competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. ))

Art 5.

Pene accessorie

  1. La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni.

  2. Nei casi previsti dall'articolo 1, e in quelli previsti dall'articolo 2 qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

Art 5.

(( (Sanzioni amministrative accessorie).

  1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e' superiore a lire cinque milioni.

  2. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o piu' violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

  1. interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale;

  2. interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

  3. incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. ))

Art 5 bis.

Art. 5-bis. (( (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie).

  1. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacita' di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'.

  2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacita' del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

  3. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

  4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, ne' superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo' avere una durata inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.

  5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi. ))

Art 6.

Rilascio di assegni e responsabilita' del dipendente dell'istituto trattario

  1. Il primo comma dell'articolo 124 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista".

  2. Il secondo comma dell'articolo 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

Art 7.

Violazione del divieto di emissione

  1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

  2. Chiunque commette uno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni.

  3. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo di due anni.

Art 7.

(( (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie).

  1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a tre...

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