Del procedimento davanti al giudice di pace

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine426-437
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310 Libro II - Del processo di cognizione
- rende ineff‌icaci gli atti compiuti (ad esempio,
il rilascio della procura al difensore) ma non le
sentenze di merito pronunciate nel corso del pro-
cesso e le pronunce che regolano la competenza.
Sopravvivono all’estinzione del processo anche le
ordinanze anticipatorie di condanna ( 186bis,
ter, quater);
- consente al giudice di trarre argomenti di
prova dalle prove raccolte in un processo estinto
( 116, 2° comma).
Inoltre, se il processo si estingue per inatti-
vità delle parti, le spese sono a carico di chi le
ha anticipate, contrariamente a quanto accade in
caso di estinzione per rinuncia agli atti.
Tuttavia, il principio f‌issato dall’art. 310, ul-
timo. comma, (secondo cui le spese del processo
sono a carico delle parti che le hanno anticipate)
non trova applicazione quando insorga controver-
sia in ordine all’estinzione del processo stesso e
tale controversia venga decisa con sentenza. In
quest’ultima ipotesi riprendono vigore i principi
posti dagli articoli 91 e 92 e, quindi, innanzitut-
to il criterio della soccombenza, limitatamente
però alle spese causate dalla trattazione della
questione relativa alla estinzione, non potendo
detti principi estendersi anche alle spese della
fase processuale precedente al verif‌icarsi della
estinzione, rispetto alla quale non può conf‌igu-
rarsi la soccombenza (Cass. n. 13736/2005).
TITOLO II
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI
AL GIUDICE DI PACE (1)
(1) La rubrica: «DEL PROCEDIMENTO DAVAN-
TI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE» è stata so-
stituita dall’attuale: «DEL PROCEDIMENTO DAVANTI
AL GIUDICE DI PACE» a norma dell’art. 69, comma 1,
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del
giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
L’art. 69, comma 2, dello stesso provvedimento, ha inol-
tre soppresso la ripartizione interna in capi.
CAPO I (1)
DISPOSIZIONI COMUNI
(1) Intitolazione inserita dall’art. 38, comma primo,
della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 apri-
le 1995. La ripartizione in capi è stata poi soppressa dall’art.
69 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione
del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
A partire dall’1-5-1995 è stato istituito, sulle
ceneri del giudice conciliatore, l’uff‌icio del Giu-
dice di pace, che, rispetto al giudice conciliatore,
ha una competenza in materia civile molto più
ampia, oltre alla competenza in materia penale
(che ha acquisito dall’1-2-2002) per fatti lievi
che non richiedono accertamenti complessi.
Il Giudice di pace è un magistrato onorario al
quale temporaneamente sono assegnate funzioni
giurisdizionali e dura in carica quattro anni: alla
scadenza, può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d’età cessa dal-
le funzioni.
Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per
i magistrati ed è soggetto a responsabilità disci-
plinare.
Poiché è un magistrato onorario e non di car-
riera, non ha un rapporto di impiego con lo Sta-
to, e percepisce quindi (non uno stipendio, ma)
un’indennità cumulabile con i trattamenti pen-
sionistici e di quiescenza.
La competenza del Giudice di pace è indivi-
duata dall’art. 7 ().
Il Giudice di pace svolge anche una funzione
conciliativa su richiesta delle parti interessate,
senza alcun limite di valore e per tutte le mate-
rie, purché non siano di competenza esclusiva di
altri giudici (ad esempio, cause di lavoro e cause
matrimoniali).
Il legislatore, nel delineare il procedimento
davanti al Giudice di pace, ha dettato una disci-
plina autonoma e del tutto particolare, in ragio-
ne della diversità di tale procedimento rispetto a
quello ordinario che si svolge davanti al Tribuna-
le. Le disposizioni speciali contenute nel Titolo in
esame dimostrano come si sia voluto nettamente
differenziare il procedimento davanti al Giudice
di pace, attribuendo ad esso una particolare con-
notazione, rappresentata dalla massima sempli-
f‌icazione delle forme.
Caratteristiche proprie del procedimento in
esame sono, infatti, la proposizione della doman-
da introduttiva in forma verbale e la mancata pre-
visione di termini per la costituzione delle parti,
che non trovano riscontro nelle regole processuali
dettate per il procedimento davanti al Tribunale.
Sono particolari anche le modalità di costi-
tuzione in giudizio del convenuto, che non ha
l’onere della preventiva redazione della compar-
sa di risposta, né del suo deposito, essendogli
attribuita la facoltà di costituirsi in udienza me-
diante la proposizione anche orale delle proprie
difese e di eventuali domande riconvenzionali.
Dalla mancata previsione di un termine di co-
stituzione in giudizio delle parti anteriormente
all’udienza consegue che non operano, nel pro-
cedimento in questione, le preclusioni e le deca-
denze che nel processo davanti al Tribunale sono
invece connesse agli atti introduttivi; pertanto,
non vi è ragione alcuna di stabilire che, tra gli
elementi dell’atto introduttivo ( 163), debba
essere contenuto l’avvertimento circa le conse-
guenze della costituzione tardiva del convenuto,

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