CIRCOLARE 5 maggio 1998, n. 9 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi

CIRCOLARE 5 maggio 1998, n. 9.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi.

Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle D'Aosta Al comandante delle Scuole centrali antincendi Al direttore del centro studi ed esperienze antincendi Agli ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi Agli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco Ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco

Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998, disciplina il procedimento per ilrilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al n. 14 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei criteri principi e modalita' indicati all'art. 20 della stessa legge.

L'attuale disciplina, dettata dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, prevede che l'attivita' di controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi sia articolata in due fasi tra loro coordinate: esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, finalizzato al rilascio di un parere di conformita' alla normativa di prevenzione incendi; visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato ed il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza antincendio, al fine del rilascio del certificato.

Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, costituente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha stabilito, come noto, in trecentosessantacinque giorni il termine per la conclusione del procedimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi ed in trecentosessanta giorni il termine per il procedimento di deroga, mentre non ha disciplinato la fase procedimentale relativa all'esame dei progetti.

Nella predisposizione del regolamento sono state tenute presenti le seguenti principali esigenze: stabilire un termine per la conclusione del procedimento relativo all'esame dei progetti, correlato alla complessita' degli stessi e comunque non superiore a quello attualmente previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982; ridurre il termine di trecentosessantacinque giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio del certificato; prevedere, in attesa del sopralluogo, la possibilita' di autorizzare in via provvisoria l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, tramite la produzione da parte dell'interessato di una dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio; consentire il rinnovo del certificato senza l'obbligo per il Comando di effettuare il sopralluogo, estendendo in via generale la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 818 del 1984; semplificare il rilascio di autorizzazioni in deroga, decentrandolo agli Ispettorati regionali dei vigili del fuoco e riducendo i relativi termini procedimentali; prevedere una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di cui all'art. 2 della legge n. 818 del 1984, a quello del certificato di prevenzione incendi.

Tanto premesso si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui contenuti del testo regolamentare al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle norme.

Chiarimenti ai vari articoli del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 1.

Oggetto del regolamento

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento.

Occorre precisare che: a) e' finalizzato a disciplinare i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuiti in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo per il rilascio del certificato, al rinnovo di quest'ultimo, ed alle procedure relative alla autorizzazione in deroga; b) le attivita' cui si applica la disciplina del regolamento sono quelle riportate in allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni; c) la disciplina procedurale prevista dal regolamento non si appplica a quelle attivita' industriali, che seppur ricomprese tra quelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ricadono nel settore delle attivita' a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.

Detta disciplina si applica invece alle attivita' industriali, ricomprese tra quelle dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e soggette a dichiarazione, ai sensi del...

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