DECRETO 16 maggio 2012 - Disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varieta'' vegetali, comprese le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta'' vegetali. (12A10341)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e in particolare il capo II, sezione VIII, relativa a «Nuove varieta' vegetali»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 86 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 che aggiunge all'art. 170 del codice il comma 3-nonies che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative del codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta' vegetali;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e in particolare l'art. 18;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge n. 43 del 31 marzo 2005 e in particolare l'allegato 2-ter;

Considerata la necessita' di definire la regolamentazione attuativa del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 in materia di privative per nuove varieta' vegetali, comprendendo anche le disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta' vegetali;

Decreta:

Art. 1

Domanda di privativa per nuova varieta' vegetale

  1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione di una domanda di privativa per nuova varieta' vegetale, di cui all'art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, d'ora innanzi denominato «Codice», avvengono nei termini e secondo le modalita' descritte agli articoli 1, 2 e 3 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale».

  2. I documenti indicati all'art. 164, comma 2, lettere a), b), c) e d) devono essere depositati in duplice copia.

  3. Ove la varieta' e' da considerarsi un organismo geneticamente modificato, cosi' come definito dall'art. 2, comma 2 della direttiva CE 2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto legislativo n. 224 del 2003, e successive modifiche, il richiedente deve specificare nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

  4. Ove la varieta' e' destinata a essere impiegata come alimento rientrante nel campo d'applicazione del regolamento CE 1829/2003, il richiedente deve specificare nella...

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