Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale

Coming into Force10 Marzo 2010
Published date09 Marzo 2010
Enactment Date13 Gennaio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/09/010G0044/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.56 del 09-03-2010 - Suppl. Ordinario n. 48
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"; VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalita' di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalita' di opposizione, le modalita' di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale e le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197; CONSIDERATA la necessita' di definire la regolamentazione attuativa del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delineando la disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi; UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 23 luglio 2009; VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 9 novembre 2009; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 (Deposito in formato cartaceo) 1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione. 2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformita' ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. 3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio. 4. Le istanze connesse alle domande gia' depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali e due copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare: a) data e numero della domanda o del titolo concesso; b) nome e domicilio eletto in Italia del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario; c) elenco dei documenti allegati. 5. Un originale e due copie del verbale di deposito, di cui al comma 4, devono essere inviati, insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1. 6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito. 7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio. 8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione. 9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art 2.

(Deposito telematico e modalita' di trasmissione) 1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione".

Art 3.

(Termini per il deposito) 1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza e' prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga e' concessa quando si tratti di chiusura determinata da festivita' locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia: a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorita', quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario; b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a). 2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse gia' in atto l'interruzione. 3. L'interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.

Art 4.

(Integrazione delle domande) 1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, comma 4 del Codice, puo' essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148. 2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non e' prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilita' nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice. 3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo...

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