LEGGE 27 marzo 2001, n. 122 - Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

Coming into Force02 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/17/001G0174/CONSOLIDATED/20051003
Published date17 Aprile 2001
Enactment Date27 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.89 del 17-04-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Trasferimento all'AGEA di fondi per il settore lattiero-caseario) Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art 2.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari) 1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000. 2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".

Art 3.

(Mutui) Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali".

Art 4.

(Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione) 1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2. Al fine di incrementare l'attivita' di ricerca nel campo della qualita' nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, e' attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art 5.

(Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)

  1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle societa' di forestazione gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, e' fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle societa' di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle societa', anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

  3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, e' autorizzata, in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.

  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di San Giovanni Arcimusa, gia' concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta...

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