LEGGE 25 gennaio 1966, n. 31 - Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari

Coming into Force03 Marzo 1966
End of Effective Date01 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/02/16/066U0031/CONSOLIDATED/20010417
Enactment Date25 Gennaio 1966
Published date16 Febbraio 1966
Official Gazette PublicationGU n.41 del 16-02-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono istituiti l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e l'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

Gli Albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122

Art 2.

I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonche' i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali di cui al precedente articolo 1.

I produttori, singoli o associati, che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi. L'esportazione di detti prodotti puo' effettuarsi previa attestazione rilasciata, di volta in volta, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122

Art 3.

L'esportatore puo' farsi rappresentare da una o piu' case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6.

Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare all'Istituto nazionale per il commercio estero a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122

Art 4.

L'iscrizione negli Albi nazionali e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 20.000.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122

Art 5.

Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere iscritti, per coloro la cui iscrizione e' obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;

2) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione.

Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;

3) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

4) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;

5) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

6) dare affidamento di capacita' e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attivita'.

Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122

Art 6.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali, nonche' per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al precedente articolo 3, composta dal presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortoflorofrutticoli, designati dalle associazioni stesse.

La Commissione e' costituita con decreto del prefetto, ovvero, per le regioni autonome, con decreto del Commissario del Governo.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122

Art 7.

Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero e' Istituita una Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

La Commissione, divisa in due sezioni, rispettivamente per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali, e' presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per Il commercio estero.

Essa e' composta da:

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di...

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