Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 1966, n. 31;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare e prorogare la legge 25 gennaio 1966, n. 31;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1.
Il punto 6) dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e' modificato come segue:
"disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciali e tecnica, con la relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacita' professionale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attivita'".
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 1966, n. 31;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare e prorogare la legge 25 gennaio 1966, n. 31;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1.
Il punto 6) dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e' modificato come segue:
"disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciali e tecnica, con la relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacita' professionale e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attivita'".
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122
Art
2.
Il termine di un anno, previsto dal penultimo comma dell'art. 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, per le deliberazioni relative alle domande delle ditte attualmente iscritte negli albi provinciali, e' prorogato di sei mesi.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122
Art
3.
Il termine per la soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stabilito nel secondo comma dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1966...