DECRETO-LEGGE 11 settembre 1967, n. 794 - Modifica e proroga della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari

Coming into Force14 Settembre 1967
End of Effective Date02 Maggio 2001
Published date13 Settembre 1967
Enactment Date11 Settembre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/09/13/067U0794/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.230 del 13-09-1967
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare e prorogare la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1.

Il punto 6) dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e' modificato come segue:

"disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciali e tecnica, con la relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacita' professionale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attivita'".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare e prorogare la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1.

Il punto 6) dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e' modificato come segue:

"disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciali e tecnica, con la relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacita' professionale e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attivita'".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122

Art 2.

Il termine di un anno, previsto dal penultimo comma dell'art. 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, per le deliberazioni relative alle domande delle ditte attualmente iscritte negli albi provinciali, e' prorogato di sei mesi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122

Art 3.

Il termine per la soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stabilito nel secondo comma dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1966...

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