I principi della disciplina e la vigilanza sugli emittenti

AutoreMarco Fratini
Pagine367-372
367
Capitolo Primo
I principi della disciplina e la vigilanza sugli emittenti
SOMMARIO: 1. La ratio della disciplina degli emittenti. - 2. Il principio di parità di trattamento. - 3. La
funzione della vigilanza sull’appello al pubblico risparmio. - 4. I poteri della Consob: vigilanza
regolamentare, informativa e ispettiva. - Bibliografia.
1. La ratio della disciplina degli emittenti
Nella parte I, si è evidenziato che il mercato finanziario è caratterizzato da
asimmetrie informative ed economiche fisiologiche, che giustificano l’intervento
pubblico in tale mercato attraverso l’emanazione di regole volte contemporanea-
mente a preservare la parte debole del rapporto di investimento, a garantire l’equità
nel processo di formazione dello scambio e, in chiave sistemica, a salvaguardare la
fiducia nel mercato finanziario (art. 5, comma 1, lett. a, TUF). Nell’analisi della di-
sciplina degli intermediari si è visto come le regole imposte dall’ordinamento di
settore si sostanzino per lo più in obblighi di informazione e di trasparenza.
L’esigenza di tali regole è avvertita anche quando un soggetto si appella al
pubblico risparmio, proponendo un investimento (attraverso un’offerta al pubbli-
co di prodotti finanziari), un disinvestimento (attraverso un’offerta pubblica di
acquisto) o un’operazione al tempo stesso di disinvestimento o di investimento
(attraverso un’offerta pubblica di scambio). Nell’offerta al pubblico di prodotti
finanziari agli investitori viene proposto di trasferire all’offerente una somma di
denaro in cambio di prodotti finanziari già emessi (offerta pubblica di vendita) o
da emettere (offerta pubblica di sottoscrizione). Nell’offerta pubblica di acquisto
o di scambio viene invece proposto di ricevere denaro in cambio di prodotti fi-
nanziari già posseduti dall’investitore (offerta pubblica di acquisto) o di ricevere altri
prodotti finanziari in cambio di quelli che l’offerente si impegna ad acquistare (of-
ferta pubblica di scambio).
In entrambi i casi, è evidente lo squilibrio che sussiste, sul piano informativo,
tra l’investitore (specie quello non professionale) e il soggetto offerente. L’investi-
tore, di regola, dispone solo di informazioni secondarie, il cui contenuto in ordine
alle caratteristiche del prodotto offerto è determinato dallo stesso soggetto che, ver-
sando in una situazione di naturale conflitto di interessi, fornisce tali informazioni. Uno
squilibrio strutturale a livello informativo sussiste anche tra l’investitore e la società
che emette uno strumento finanziario negoziato, il cui valore di mercato (e il correlato
prezzo pagato per l’acquisto) dipende (anche) dalla disponibilità (e dalla veridicità) del-
le informazioni che riguardano la condizione economico-finanziaria della stessa società
emittente; informazioni rispetto alle quali l’investitore versa in una condizione di on-
tologica dipendenza nei confronti dell’emittente.
Le norme del diritto comune si fondano su una concezione simmetrica dello
scambio contrattuale e, pertanto, risultano non adeguate a disciplinare, di per sé so-
le, operazioni strutturalmente asimmetriche. Si giustifica, per tale ragione, una di-
sciplina settoriale composta di regole speciali che definiscono analiticamente i do-
veri di informazione (specie quelli precontrattuale) nei confronti del pubblico posti

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