L'informazione societaria

AutoreMarco Fratini
Pagine453-479
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Capitolo Quinto
L’informazione societaria
SOMMARIO: 1. La ratio e la struttura dell’informazione societaria. - 2. L’informazione continua. - 2.1
L’ambito di applicazione della disciplina. - 2.2 L’oggetto dell’obbligo di informazione. - 2.3 Le
modalità di comunicazione al pubblico. - 2.4 Il differimento della comunicazione al pubblico. -
2.5 La comunicazione a terzi e al pubblico. - 3. L’informazione episodica e periodica. - 3.1
L’internal dealing. - 3.2 I registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. -
3.3 I piani di compensi basati su strumenti finanziari. - 3.4 L’informazione contabile. - 4. Le in-
formazioni regolamentate. - 5. L’informazione “derivata”. - 5.1 Analisti finanziari e giornalisti. -
5.2 Le agenzie di rating. - 6. Le comunicazioni alla Consob. - 7. Gli obblighi informativi appli-
cabili nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi. - 8. Il controllo della Consob sul-
le informazioni fornite al pubblico. - Bibliografia.
1. La ratio e la struttura dell’informazione societaria
La comparazione con le esperienze estere evidenzia che la maggior parte degli
ordinamenti stranieri appresta garanzie a tutela degli interessi degli investitori, ge-
neralmente stabilendo obblighi, a carico delle società quotate, di fornire informa-
zioni adeguate e il più possibile obiettive sulla situazione finanziaria dell’emittente
e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi. Con particolare riguardo
all’ambito europeo, il fattore chiave per la tutela degli investitori è rappresentato
dall’informazione o, più correttamente, dalla divulgazione di informazioni comple-
te, in grado di consentire agli investitori di valutare in modo fondato i rischi e di
assumere decisioni di investimento con piena consapevolezza.
Le informazioni, nella prospettiva delineata dalla normativa europea, costitui-
scono uno strumento efficace sia per incrementare la fiducia degli investitori nel
mercato finanziario, sia per contribuire al corretto funzionamento e allo sviluppo
del mercato stesso. Tale è la ragione per cui la dir. 2004/109/CE (c.d. direttiva
Transparency) ha introdotto una disciplina uniforme degli obblighi di informazione
cui sono tenuti gli emittenti quotati e una regolamentazione del sistema di comuni-
cazione al pubblico di tutta l’informazione disponibile. Si tratta di una disciplina di
armonizzazione minima, che consente cioè agli Stati di prevedere obblighi infor-
mativi ulteriori e più severi rispetto a quelli sanciti a livello europeo.
In particolare, la dir. 2004/109/CE prevede: a) obblighi di informazione perio-
dica – in forza dei quali l’emittente è tenuto a rendere trasparente la propria situa-
zione finanziaria – che si articolano nella redazione di una relazione finanziaria an-
nuale, una relazione finanziaria semestrale e resoconti intermedi sulla gestione; b)
obblighi di informazione continuativa, sul presupposto che il buon funzionamento
del mercato finanziario richieda e presupponga la diffusione in via continuativa di
informazioni complete e attendibili sugli emittenti e sugli strumenti finanziari,
giacché è proprio sulla base di tali informazioni che gli investitori formulano le
proprie decisioni e quindi orientano il proprio comportamento; c) obblighi di diffu-
sione e conservazione delle c.d. informazioni regolamentate (v. amplius infra).
Il recepimento della dir. 2004/109/CE e della relativa direttiva di attuazione
(dir. 2007/14/CE) è avvenuto con il d.lgs. n. 195 del 2007 che profondamente inci-
so sul tessuto del Testo unico della finanza.
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L’art. 113-ter del TUF introduce la nozione di “informazioni regolamentate”,
per tali intendendo le informazioni che devono essere pubblicate da determinati
soggetti ai sensi delle disposizioni del Testo unico della finanza. Rientrano nella
nozione in esame anche le informazioni che devono essere pubblicate ai sensi delle
disposizioni previste da paesi extracomunitari, ritenute equivalenti dalla Consob a
quelle nazionali. L’art. 113-ter del TUF, quindi, identifica il perimetro della disci-
plina delle informazioni regolamentate attraverso un rinvio ad altre disposizioni
che dettano un’articolata disciplina dell’informazione societaria. La stessa norma,
al contempo, sancisce obblighi di deposito e obblighi di pubblicazione delle infor-
mazioni regolamentate che, in parte, si sovrappongono agli obblighi informativi
sanciti dalle successive disposizioni del Testo unico della finanza.
In chiave sistematica, il complesso della disciplina dell’informazione societa-
ria si compone di norme che stabiliscono obblighi informativi con diverse caratteri-
stiche temporali. Su scala cronologica, si distinguono: i) obblighi di informazione
continua; ii) obblighi di informazione periodica; iii) obblighi di informazione epi-
sodica. Nell’ambito della tassonomia tripartita degli obblighi informativi si inscri-
vono le norme del Testo unico della finanza che disciplinano le comunicazioni al
pubblico (art. 114), le comunicazioni alla Consob (art. 115), le informazioni rego-
lamentate (art. 113-bis), l’informazione al mercato in materia di attribuzione di
strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (art. 114-bis),
i registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (art. 115-bis)
e l’informazione contabile (art. 117).
La disciplina dell’informazione societaria si applica, di regola, nei confronti
dei soli emittenti quotati, cioè delle società, con sede in Italia o all’estero, i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano. Tale regola, tuttavia, subisce eccezioni in relazione a determinate tipologie
di informazioni, che saranno esaminate in dettaglio nel corso della trattazione.
2. L’informazione continua
L’informazione continua costituisce, già a partire dalla legge n. 157/1991 e an-
cor più a seguito della dir. 2004/109/CE, uno degli elementi fondamentali della di-
sciplina dell’informazione societaria. Essa consente di mettere a disposizione del
pubblico, in breve tempo e in modo efficiente, le informazioni che possono incide-
re significativamente sul processo che conduce all’adozione delle scelte di investi-
mento, ossia le informazioni “rilevanti” o “price sensitive”. Per tale ragione, la di-
sciplina degli obblighi di informazione continua si interseca con quella dell’insider
trading e degli abusi di mercato (su cui v. Parte III, Cap. V).
Non a caso, gli obblighi di informazione continua sono stati stabiliti nel nostro
ordinamento dalla normativa sull’insider trading del 1991, in attuazione delle di-
sposizioni comunitarie in materia, e sono stati modificati nel 2005 in attuazione
della direttiva di riforma della disciplina sugli abusi di mercato.
La disciplina dell’informazione continua assume carattere complementare alla
disciplina dell’insider trading. Imporre agli emittenti quotati di diffondere in-
formazioni capaci di influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti emessi e
negoziati sui mercati regolamentati costituisce un evidente strumento di contra-
sto al fenomeno dell’abuso di informazioni privilegiate: la possibilità di sfruttare
informazioni privilegiate, infatti, è indirettamente proporzionale alla quantità di

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