DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2000, n. 76 - Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208

Coming into Force16 Aprile 2000
End of Effective Date31 Dicembre 2014
Enactment Date28 Marzo 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/01/000G0119/CONSOLIDATED/20140828
Published date01 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.77 del 01-04-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente disposizioni in materia finanziaria e contabile, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, uno o piu' decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilita' delle regioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della citata legge n. 94 del 1997;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

  1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

  2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.

  3. La regione puo' altresi' adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalita' regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed e' disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art 2.

Bilancio pluriennale

  1. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

  2. Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

  3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art 3.

Leggi regionali di spesa

  1. Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa. In tale caso la regione puo' dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 18.

  2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o gia' presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

  3. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

  4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per piu esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'articolo 18, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art 4.

Bilancio annuale di previsione

  1. Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

  2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze delle regioni. Le contabilita' speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata,sia nella spesa.

  3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

    1. l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

    2. l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

  4. Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b), del comma 3, sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'articolo 18.

  5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente e' iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera b), del comma 3, mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e' iscritto fra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3.

  6. In apposito allegato al bilancio le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresi' indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

  7. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b) e c), e dei commi 4 e 5. Le contabilita' speciali sono approvate nel loro complesso.

  8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

  9. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta regionale provvede a ripartire le unita' previsionali di base per capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

  10. In relazione a quanto disposto dal comma 8, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonche' la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

Art 5.

Equilibrio del bilancio

  1. In ciascun bilancio annuale il totale dei...

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