LEGGE 25 giugno 1999, n. 208 - Disposizioni in materia finanziaria e contabile

Coming into Force15 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/30/099G0293/ORIGINAL
Enactment Date25 Giugno 1999
Published date30 Giugno 1999
Official Gazette PublicationGU n.151 del 30-06-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalita' ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonche', entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi. 2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 della legge :23 agosto 1988, n. 400", sono inserite le: seguenti: ", acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94". 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni. 4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo: di cui al presente comma e' acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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