LEGGE 19 maggio 1976, n. 335 - Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni

Coming into Force16 Giugno 1976
End of Effective Date15 Aprile 2000
Published date01 Giugno 1976
Enactment Date19 Maggio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/06/01/076U0335/CONSOLIDATED/20000401
Official Gazette PublicationGU n.143 del 01-06-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Bilancio pluriennale

La regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76

Art 2.

Leggi regionali di spesa

Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa. In tal caso, la regione puo' dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo articolo 17.

Le leggi regionali che dispongano spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o gia' presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle

quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi

esercizi. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

Le leggi che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 17, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76

Art 3.

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformita' ai programmi e ai progetti della regione, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 17.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma e' iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) e' iscritto altresi' l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76

Art 4.

Equilibrio del bilancio

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 10, secondo comma, lettera b), non puo', in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a).

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76

Art 5.

Annualita' del bilancio

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti puo' essere protratta, in base alle disposizioni della legge regionale, fino al 31 gennaio successivo.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76

Art 6.

Universalita' ed integrita' del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui al successivo articolo 11, primo comma.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76

Art 7.

Leggi di bilancio - Esercizio provvisorio

Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali.

L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato, nei modi, per i termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali. L'esercizio provvisorio non puo' protrarsi oltre i quattro mesi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, la regione e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimita' o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la regione e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76

Art 8.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla regione;

titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

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